Vi è differenza fra NOMINA e CONFERMA amministratore
Sentenza 2-7 Ottobre 2015, Tribunale di Milano, Sez.
Volontaria giurisdizione
Il nuovo art. 1129, c. 11, c.c. dispone che “ l’amministratore
dura in carica per un anno tacitamente rinnovabile per un altro anno”.
La norma sembrerebbe implicare che non vi sia alcun obbligo
da parte dell’amministratore proporre alla scadenza del primo anno una
assemblea per discutere il rinnovo dell’amministratore, atteso che tale rinnovo
possa essere tacito.
Diverso sarebbe se vi fosse una specifica richiesta da parte della
compagine condominiale, nelle modalità previste dal codice civile, di porre all’OdG
di una assemblea la Revoca dell’amministratore e la conseguente delibera con i
quorum previsti dal codice civile.
Il Tribunale di Milano ha esaminato il ricorso proposto da un
condomino con il quale chiedeva la revoca giudiziale dell’amministratore per
grave irregolarità, atteso che non avesse posto all’OdG dell’assemblea la nomina
dell’amministratore e che non avesse convocato altra apposita assemblea per
discutere della partecipazione al tentativo di mediazione richiesto dal medesimo
ricorrente.
Il giudice meneghino ha ritenuto di rigettare la domanda in
quanto ha riconosciuto il non obbligo dell’amministratore , allo scadere della
prima annualità di mandato, di porre all’OdG la conferma del proprio mandato in
quanto, realizzandosi la condizione di tacito rinnovo, non è necessario alcun
comportamento attivo dell’assemblea.
A fronte di ciò, la convocazione dell’assemblea condominiale
rimane necessaria soltanto per i casi di revoca e dimissioni
dell’amministratore.
Solo l’inserimento di tali ultimi argomenti all’ordine del
giorno sembrerebbe dunque necessario, pur trovandosi quest’ultimo punto in
contrasto con la disciplina ex articolo 1135 c. 1 n.1 c.c. (convocazione dell’assemblea in riferimento alla conferma dell’amministratore).
A fronte di tali antinomie interpretative,
una parte della giurisprudenza è addivenuta alla distinzione
tra i due concetti di conferma e nomina:
mentre la prima (conferma) infatti sottintenderebbe un
rapporto continuativo, che non comporta dunque l’intervento dei condomini,la seconda (nomina) si
costituisce ex novo e richiede dunque
una condotta attiva da parte dell’assemblea condominiale.
Il citato orientamento giurisprudenziale, contrasta tuttavia
con quello maggioritario il quale ha sempre ritenuto necessario l’intervento
della maggioranza dei componenti dell’assemblea, unito alla metà del valore
dell’edificio, inquadrando di fatto, la conferma dell’amministratore
condominiale, come una fattispecie di nuova nomina.
Nel caso in esame si
da adito a quella corrente giurisprudenziale minoritaria menzionata: il giudice
ha infatti ritenuto sussistere un’ipotesi di conferma implicita del ruolo dell’amministratore
in quanto, essendo stati raggiunti i quorum previsti dalla legge che hanno
impedito la revoca, il rinnovo si intendeva automaticamente concretizzato per
un altro anno.
La decisione del giudice rende dunque manifesto come, alla
luce della nuova disciplina introdotta in tema di condominio, l’omesso
inserimento della nomina dell’amministratore all’ordine del giorno assemblare,
non è di per sé sufficiente a determinare la sua revoca. Affinché si verifichi
tale ultima ipotesi è necessaria un’esplicita delibera di revoca da parte
dell’assemblea. In caso contrario l’amministratore condominiale rimane in
carica per un altro anno, beneficiando di un rinnovo implicito del mandato.
Immobili e Proprietà –
Rivista giuridica mensile sull’amministrazione e la gestione degli immobili (Dicembre 2015).