domenica 25 gennaio 2009

OBBLIGHI DEL LOCATORE E CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Corte di Cassazione, sez. III, n.13761 del 27.05.08

Le opere da effettuare per conseguire il certificato di prevenzione incendi comportano interventi che andrebbero a modificare le strutture originarie del bene locato, per cui l’obbligo della loro effettuazione non può essere posto a carico del locatore.

I giudici di merito avevano escluso che costituisse inadempimento del locatore la mancanza del certificato prevenzione incendi, reso necessario per il sopravvenire di nuove norme.
La suprema Corte ha confermato questa interpretazione, rigettando il ricorso proposto, confermando l’orientamento secondo il quale gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 cod.civ. non comprendono l’esecuzione di opere di modifica o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità sopravenute alla consegna. Le disposizioni sopraggiunte non possono costituire valida ragione per pretendere che il locatore operi trasformazioni della cosa che né per legge né per contratto fanno carico al locatore stesso.

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