venerdì 22 giugno 2007

PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO





Lo studio Perna-Ordanini offre asistenza a coloro che pur non risiedendo in Italia, hanno interessi nel nostro Paese. La distanza rende difficile l'amministrazione di beni e diritti od il disbrigo di pratiche burocratiche.

Per la gestione di tali aspetti spesso si ricorre a parenti ed amici caricando gli stessi di responsabilità, impegno ed investimento di tempo.

Il nostro studio offre la possibilità di affidarsi in termini di fiducia e competenza a consulenti professionisti.
Ci occupiamo di:
- consulenza legale in materia civile, contrattuale ed amministrativa;
- disbrigo di pratiche burocratiche e rapporto con gli enti pubblici;
- gestione immobiliare e cura dei beni offrendo consulenza ed indirizzando verso professionisti di ciascun settore affinchè l'obiettivo dell'assistito sia raggiunto in modo ottimale in termini di tempo e di spesa o guadagno(amministrazione di condomini ed appartamenti: manutenzione, locazione, compravendita);
- domiciliazioni in italia.

 
Efficienza e dialogo con gli assistiti:
Non importa in quale parte del mondo vi troviate, tramite email, il nostro blog ed ogni altro mezzo, sarà nostra premura tenervi informati sullo stato delle vostre pratiche in tempo reale.

 
COME METTERE A REDDITO IL VOSTRO IMMOBILE A ROMA MENTRE SIETE ALL'ESTERO PER LAVORO O FUORI CITTA' PER ALTRI IMPEGNI CONSERVANDO LA POSSIBILITA' DI OCCUPARLO QUANDO VOLETE

Offriamo consulenza totale per immobili da adibire a casa - vacanze. Curiamo la pratica amministrativa e tecnica. Vi assistiamo nella fase iniziale di selezione canali di procacciamento clienti. Gestiamo il vostro appartamento per consentire il buono stato di mantenimento, l'ingresso e l'uscita dei vostri ospiti.



CONDOMINIO - RIPARTIZIONE SPESE secondo il codice civile


Secondo le norme del codice civile ecco i criteri base per la ripartizione delle spese condominiali:


Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di condomini che ne trae utilità.Disposizioni complementari:Art. 63, 68, 69 disp. Att. c.c. (vedi artt. 1130 e 1138 c.c.)
Disposizioni correlativeArt. 1104, 1110, 1118, 1124-1126, 1138 c.c.


Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.Disposizioni correlativeArt. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att.. c.c.


Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.Disposizioni correlativeArt. 1104 e segg. c.c. – Art. 1123 c.c.


Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.Disposizioni correlativeArt. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att.. c.c.

LOCAZIONE TRANSIITORIA - MODELLO

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)


Il/La sig./ soc. (1) ……………………………………………………………….di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………………………. in persona di …………………………... ) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………………… o ai sig. ri (1)……………………………………………
di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) ………………………….
(assistito/a/ i da (2) …………………………..in persona di……………………………………), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in ……………………………………. via …………………………n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento …………………….. acqua …………………………. altre …………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………...
b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………….…….
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: …………………………………………………………………………………………………………
certificato di collaudo e certificazione energetica: …………………………………………………………………………………………………………

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 2
(Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di ………………………………


Articolo 3
(Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. ………….. rate eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti date:…………………………………………………………….……… (4)


Articolo 4
(Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………….pari a ………………. mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………(4)

Articolo 5
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.


Articolo 6
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.




Articolo 7
(Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.


Articolo 8
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.


Articolo 9
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.


Articolo 10
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)


Articolo 11
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.


Articolo 13
(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.


Articolo 14
(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………... (4)


Articolo 15
(Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 16
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

Letto, approvato e sottoscritto
………………………., li …………………...

Il locatore ……………………………………

Il conduttore …………………………………


A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.

Il locatore ………………………………….

Il conduttore ……………………………….



NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(6) Massimo tre mensilità.

DENUNCIA QUERELA ESPOSTO


DENUNCIA
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati nella tabella.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.
Chi può presentare la denuncia?
Un privato o il suo avvocato, un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio
Dove si presenta la denuncia?
Negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di P.S., Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113.
Come si presenta la denuncia?
Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale.Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine
La presentazione della denuncia ha una scadenza?
Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.
Quando è obbligatorio presentare una denuncia?
La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando:
-si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso.
- si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
- si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
- rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle
competizioni sportive
Che cosa deve contenere la denuncia?
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
Può essere richiesta una ricevuta di ricezione della denuncia?
Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta o orale.

QUERELA
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la
denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.

Chi la può presentare?
La persona offesa o il suo avvocato
A chi rivolgersi?
In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziariaAll'estero: a un agente consolare
Quali sono i termini per la presentazione?
Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.
Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)
Come può essere presentata?
- In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale - In forma scritta - può essere recapitata anche tramite un incaricato o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve essere autenticata la firma. Anche per la raccomandata?- In caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo
Cosa deve contenere la querela?
La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le proveLa chiara manifestazione di volontà del querelante perché il colpevole sia punito.La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato
Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela?
Possono richiederla il querelante o il suo avvocato
E’ possibile ritirare la querela?
Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria
La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari
alla volontà di persistere nella querela.
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
AttenzionePerché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.

ESPOSTO
L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.
A chi rivolgersi?
Ad un ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Sono ufficiali di P.S.: i funzionari della Polizia di Stato, gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, gli ispettori superiori della Polizia di Stato e i marescialli aiutanti dell’Arma dei Carabinieri che rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e il sindaco dei Comuni privi di uffici di Pubblica Sicurezza.

Che cosa avviene dopo la richiesta d’intervento?
In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria).

Dell’incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.
Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.

domenica 10 giugno 2007

Maggio 2007 - dalla Gazzetta Ufficiale



Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28-5-2007 LEGGE 23 Maggio 2007, n. 66 Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari. DECRETO-LEGGE 28 Maggio 2007, n. 67 Misure urgenti in materia fiscale.

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2007 CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DECRETO 3 Aprile 2007 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1-6-2007 LEGGE 28 Maggio 2007, n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

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