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mercoledì 19 agosto 2020

CORTILE CONDOMINIALE - riparto spese per manutenzione - sussistenza Box sottostanti - si applica l'art.1125 codice civile

 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Cass.2243/2012.

Tale orientamento è tutt’oggi consolidato.

In ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c.; al contrario andrà applicato il criterio stabilito dall’art. 1125 c.c.. La Suprema Corte ha chiarito che non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c. che postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti.

 

Cass. n. 18194 del 2005;

Cass.n. 10858 del 2010;

Cass.n.2243 del 2012 ;

Cass.n.14511 del 2019.

 

In riferimento all'applicazione dell'art. 1126 c.c. ovvero al riparto di spesa per la manutenzione terrazzi lastrico solare  Cass., Sez. Unite, n. 9449 del 2016

 

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L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN MEDIAZIONE CIVILE;

 

martedì 17 luglio 2012

POSTI AUTO E BOX PERTINENZIALI

Con Decreto legge 5/2012  (art.9, c.1 e 5) e successiva legge di conversione 35/2012 (art.10) viene istituita la possibilità di trasferimento dei posti auto e box pertinenziali svincolati dal bene principale (l'abitazione).

Tale opportunità vale anche per i parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e poi ceduti a privati in diritto di superficie purchè tale possibilità sia inserita nella convenzione di stipula o mediante successiva autorizzazione del Comune.

Tale norma quindi consente la circolazione anche di quei box il cui diritto superficiario è stato acquistato da privati posti a pertinenza di una abitazione/ufficio che prima potevano essere ceduti esclusivamente insieme al bene principale. La norma offre vosì un vasto ampliamento di circolazione di box e parcheggi.

Per la cessione occorre informarsi presso i Comuni per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Rimane il dubbio se l'acquisto di tali box debba implicare la costituzione di un nuovo vincolo pertinenziale rispetto ad altro bene principale dell'acquirente.
Secondo il tenore letterale della norma sembrerebbe escluso, tuttavia se si applica estensivamente lo stesso criterio previsto per l'alienazione dei parcheggi privati di cui al comma 1 (i parcheggi posti negli stabili abitativi di proprietà privata) allora bisogna ritenere che il vincolo pertinenziale debba essere mantenuto.

giovedì 17 novembre 2011

LOCAZIONE AD USO "SECONDA CASA"

La Cassazione con sent.n.13483 del 20 giugno 2011 ha affermato che il contratto di locazione per abitazione ad uso di seconda casa, siccome caratterizzato dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell'anno e dalla tendenziale fruizione dell'immobile secondo le disponibilità del tempo libero senza uno schema prefissato, è finalizzato a soddisfare esigenze abitative di rango uguale a quelle della prima casa, ed è perciò soggetto alla disciplina della legge n.431 del 1998.

Commento di Antonio Scarpa, magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte dI Cassazione IMMOBILI & PROPRIETA' N.11 DEL 2011 (ed.ipsoa)

mercoledì 2 febbraio 2011

COSA E' UNA BRAGA E A CHI COMPETONO LE SPESE

 

 Aggiornamento (17.08.2020)

Sul medesimo tema si legga anche
Cassazione Civile, Sezione II, 17.01.2018, n. 1027. Conforme.

 

Cos’è una “BRAGA”  (2.2.2011)

Si definisce "braga" il raccordo( collettore) tra lo scarico wc e la colonna di scarico, ha la forma di una "pipa": la parte verticale raggiunge il pavimento e presenta una guarnizione anulare in cui si inserisce a pressione lo scarico del WC. mentre la parte orizzontale, che è montata con una leggera pendenza verso la colonna di scarico, è collegata a quest'ultima per mezzo di un giunto. Alla braga possono pervenire anche gli scarichi di lavabo, bagno e bidet. In tal caso essa è dotata di giunti multipli. 
 
Un caso esaminato dalla Cassazione
Cassazione Civile, Sezione II, 3 settembre 2010, n. 19045 Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Mazziotti Di Celso Lucio
In tema di condominio, ai sensi del l'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini SVOLGIMENTO DEL PROCESSO B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l'appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell'impianto dell'appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l'esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex art. 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine "nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale". Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni. La F., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori Euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale. Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D.. Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra P. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B.- D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in Euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra P. in L. 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi. La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F.N. con ricorso affidato a quattro motivi. R.B. e D.G. hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'art. 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la '"braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'art. 1117 c.c., n. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex art. 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio. Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra Bo. e del geometra P. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi -la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B.- D.. Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui: - ai sensi del l'art. 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792); - in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento). - la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894). Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale. Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'art. 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge. Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra Bo. e del geometra P., nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000). Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato. La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B.. I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'art. 2056 c.c., richiamato l'art. 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609). Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra P. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B., una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista. Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge. 
 
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lunedì 1 novembre 2010

OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - INFILTRAZIONI D'ACQUA IN APPARTAMENTO FACENTE PARTE UN CONDOMINIO

Nel caso in cui nell'mmobile locato la utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell'edificio, sussite l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
Cass., sent.III, 28.06.2010, n. 15372
Il Caso
Il conduttore aveva chiesto la condanna del locatore al risarcimento dei danni per il fatto che locali oggetto del contratto di locazione erano divenuti inagibili per infiltrazioni di acqua. I giudici di merito avevano rigettatola domanda.
La Corte di Cass. ha accolto il ricorso ribadendo il principio secondo il quale durante il rapporto di locazione il locatore non può considerarsi dispensato dall'obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata sia per la parte dell'immobile di sua esclusiva proprietà sia per le parti comuni dell'edificio, nella specie il tetto, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico di riparazione e manutenzione dell'immobile locato, indicando come precedente la sent. cass. 8.09.78, n. 3933.

mercoledì 28 luglio 2010

A PROPOSITO DI LOCAZIONI

CONVENZIONE NAZIONALE

(in base agli artt. 4 e 4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431)


Accordo tra Sindacati degli Inquilini
SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, Ania, Feder.Casae il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARIANPE-Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI
 
Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
ai sensi dell’
art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge

1( Criteri generali per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione agevolati nella contrattazione territoriale)

Gli Accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’
 
articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione, all’interno delle quali - secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare - è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.
A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, ovvero, in mancanza di tempestiva convocazione, di propria iniziativa, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
valori di mercato;
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, etc.);
tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. All’interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
Per ogni area ed eventuale zona, gli Accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tengono conto dei seguenti elementi:
tipologia dell’alloggio;
stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina, etc.);
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, etc.);
dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d’aria, etc.);
eventuale dotazione di mobilio.
Per le compagnie assicurative, gli istituti di credito, gli enti privatizzati, le Casse, le Fondazioni, i soggetti detentori di patrimonio immobiliare – anche se ubicato in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale – e per quelle proprietà che saranno individuate negli accordi territoriali per il singolo comune, i canoni sono definiti – all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti, per le aree omogenee e le eventuali zone come sopra individuate, dalle contrattazioni territoriali – in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie della Convenzione nazionale e/o degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per sovvenire esigenze di particolari categorie di conduttori.
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con Accordi integrativi territoriali stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui sopra, tenuta presente la vigente normativa; i canoni relativi a tale comparto, sono determinati in base alle aree omogenee ed alle eventuali zone, nonché agli elementi individuati negli Accordi territoriali.
Con uguali modalità è possibile procedere alla stipula di Accordi integrativi ai quali partecipino imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, che saranno stipulati con i diretti fruitori, saranno regolati dall’
art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Gli Accordi territoriali possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge prevedendo, in tal caso, le relative misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo (allegato sub A) e per le proprietà individuali (allegato sub B).
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli Accordi territoriali sia dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che degli altri comuni.
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 9.
Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2 (Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi)


I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’
 
art. 5, comma 1, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale – che dovrà dare particolare rilevanza alle esigenze della mobilità lavorativa – tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative.
Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 si procede, nelle località di cui al successivo comma 4, a mezzo di Accordi integrativi territoriali, stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui ai contratti agevolati.
Sono approvati i tipi di contratto per le proprietà di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 1 (allegato sub C) e per le proprietà individuali (allegato sub D).Detti contratti prevedono una specifica clausola che individua l’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, la durata del contratto e’ ricondotta a quella prevista all’
articolo 2, comma 1, della legge 431/98.L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1.In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni di cui all’
articolo 4, comma 3, legge 431/98.Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 3.
Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3 (Criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione per gli studenti universitari e durata degli stessi)


Nei comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.Questa tipologia contrattuale potrà essere utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).I contratti ricadenti in questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore) e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui (al punto 1).Negli stessi accordi locali si individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale.Per ogni singolo contratto si può inoltre, tenere conto:
della presenza del mobilio;
di particolari clausole;
delle eventuali modalità di rilascio.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in Euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Per le proprietà di cui all’art. commi 5 e 6 si procede a mezzo di Accordi integrativi territoriali, stipulati fra i soggetti e con le modalità di cui ai contratti agevolati.
Sono approvati tipi di contratto per le proprietà di cui all’art: 1, commi 5 e 6, (allegato sub E) e per le proprietà individuali (allegato sub F).
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma 5.
Le parti contrattuali possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4 (Tabella oneri accessori)

Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella oneri accessori (allegato sub G).

5 (Agevolazioni fiscali)

Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’
 
articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di Accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui s’intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
In sede di prima applicazione del decreto e fino all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
In relazione a quanto stabilito dall’
art. 10 della citata legge 431 del 1998 e dall’art. 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ai conduttori titolari dei contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ad uso principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, commi 3 e 4 e dell’art. 4 commi 2 e 3, della citata legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
Euro 495,80, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
Euro 247,90, se il reddito complessivo non supera Euro 30.987,41.

6 (Commissioni di conciliazione)


Per tutti i contratti di cui al decreto, è prevista la costituzione di commissioni di conciliazione ai fini e con le modalità di cui agli allegati tipi di contratti.

7 (Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di contratto)

1. L’adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, nelle zone agli stessi interessate, a far tempo dalla definizione dei relativi Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Sino alle definizioni predette, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti.

Roma, 6 settembre 2002

Fonte: SICET - Sindacato Inquilini CAsa e Territorio

sabato 20 marzo 2010

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - PERDITA DEL DIRITTO

La sentenza della Cassazione, sez. trib., del 26.01.2010, n.1392
esamina il caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto, condizione per beneficiare dell'agevolazione.
Nella controversia in esame l'agenzia delle Entrate notificava revoca dell'agevolazione per il mancato trasferimento dell aresidenza.
I contribuenti si difendevano sostenendo che il mancato trasferimento era dipeso da un impedimento oggettivo e non prevedibile consistente in un'infiltrazione di acque reflue proveniente dall'appartamento sovrastante.
Tuttavia la suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'agenzia delle entrate, ritiene che un'infiltrazione di acqwue reflue in un appartamento non rappresenta in sè un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore, stante peraltro l'ampio lasso di tempo di 18 mesi per porvi rimedio, se non in caso di prova al momento della sua insorgenza, del suo protrarsi, ovvero dio eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell'immobile ma in ogni caso l'ottenimento deltrasferimento della residenza anagrafica.
La sentenza qui segnnsalata è interessante sotto due profili:
- si conferma l'orientamento secondo il quale l'esistenza di una valida causa di forza maggiore impedisce la perdita dei benefici fiscali prima casa;
- l'evento che costituisce una valida causa di forza maggiore deve essere imprevisto ed inevitabile e deve accadere in un momento successivo all'acquisto ( si veda anche cass., sez.I, 19.03.81, n. 1616).

venerdì 24 aprile 2009

Mura rovinate e comparsa di muffe

Tabella sintetica sulla descrizione dei

fenomeni di ammaloramento delle murature
(fonte: Università di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria)

Individuazione delle patologie e ipotesi di interventi di risanamento:


A) Cause esterne all’ambiente confinato:
- A.1. Cause dirette: Infiltrazioni (provenienza da ambiente bagnato)
- A.2. Cause indirette: umidità ascendenti o da pressione laterale (provenienza da ambiente
umido).


B) Cause interne all’ambiente confinato




A.1.1 - infiltrazioni dirette da acque “bianche”


CAUSE

rottura di condotte idriche portanti o di distribuzione di acqua da riscaldamento, deterioramento degli strati di tenuta di copertura, fessurazioni murarie, scarsa tenuta dei serramenti, ecc.



EFFETTI SULLE MURATURE

efflorescenze, macchie di acqua e/o di umidità di tipo radiale, tendono ad asciugare ed a riproporsi (per interruzionemomentanea della causa), esfoliazioni sulle pitture murali, danni anche gravi per l’estendersi dell’infiltrazione alle pareti e solai circostanti ed ai piani inferiori, tipica umidità “bianca”, rimossa la causa, il risanamento risulta radicale e duraturo.


RIMEDI
individuazione esatta della causa, anche con indagini estese, e rimozione della stessa, rifacimento delle tinteggiature o rivestimenti.

A.1.2 - Infiltrazioni dirette da acque “nere”


CAUSE
rottura di condotte di scarico, sfilamento delle connessioni e degli innesti orizzontali e verticali


EFFETTI SULLE MURATURE

effetti circoscritti e radiali con danneggiamenti sulle murature come per il caso A.1.1 ma con umidità “nera” a causa delle sostanze organiche disciolte; anche dopo la rimozione della causa le murature rimangono permanentemente ammalorate, danni anche rilevanti ai piani inferiori

RIMEDI

Individuazione puntuale della causa e rimozione della stessa; quasi sempre necessità di rifacimento degli intonaci e delle porzioni murarie interessate.

A.2.1 - Umidità per pressione laterale di muri contro terra

CAUSE
murature perimetrali direttamente a contatto con terrapieni ed interrati; mancanza di intercapedini

EFFETTI SULLE MURATURE

effetti estesi ad ampie porzioni di pareti con prevalenza per le aree basse; manifestazioni stagionali e dipendenti dalle piovosità stagionali

RIMEDI

rimozione delle terre in appoggio ed interventi di impermeabilizzazione della faccia esterna del muro; creazione di contropareti esterne o interne; ventilazione delle intercapedini create;


A.2.2 - Umidità ascendenti

CAUSE
assorbimento per risalita
capillare dai piani terra e cantinati in funzione della pressione idrica esterna e sottostante; effetti simili, ma di diversa geometria ed estensione, dei casi A;



EFFETTI SULLE MURATURE

- effetti e segni estesi orizzontalmente e perimetralmente;
- efflorescenze anche sulle pavimentazioni intere o solo sulle commessure per pavimenti impermeabili;
- distacco degli smalti ceramici e frantumazione dei supporti.
La risalita sui muri e l’estensione sui pavimenti dipende dall’ampiezza delle superfici evaporanti e dalle pressioni idriche esistenti.


RIMEDI

interposizione di barriere di risalita alla base delle murature (interventi costosi), formazione di vespai ventilati, rimozione degli intonaci e sostituzione con intonaci osmotici (costosi) o con fasce-zoccolini di evaporazione; controparetine ventilate, ogni alto rimedio che favorisca l’evaporazione; i rimedi possono essere cumulativi o radicali; i tentativi di arginare per copertura, in genere, aggravano il fenomeno e lo spostano nel tempo.




B) Cause interne all’ambiente confinato: le condense

B.1. - Condense




CAUSE
si manifestano sui ponti termici per abbassamento differenziato delle temperature ed in presenza di alte concentrazioni di vapore acqueo; ermeticità dei serramenti; scarsa ventilazione dei locali; il vapore raggiunge il “punto di rugiada” e causa la formazione di goccie d’acqua.


EFFETTI SULLE MURATURE


localizzazione prevalente: sui ponti termici (solai e pilastri in c.a., vicinanza delle aperture) parti alte e pareti a nord o con scarso soleggiamento; tinteggiature non traspiranti con formazione di film isolante; ambienti con facile saturazione del vapore acqueo (bagni, cucine, lavanderie); gli effetti sulle murature sono la formazione di muffe e licheni


RIMEDI
estrazione, ricambio d’aria e/o ventilazione;

riscaldamento degli ambienti;

protezione (barriere al vapore) e isolamento termico dei ponti termici e delle pareti a Nord; pitture antimuffa e rivestimenti traspiranti o termoisolanti.

domenica 25 gennaio 2009

OBBLIGHI DEL LOCATORE E CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Corte di Cassazione, sez. III, n.13761 del 27.05.08

Le opere da effettuare per conseguire il certificato di prevenzione incendi comportano interventi che andrebbero a modificare le strutture originarie del bene locato, per cui l’obbligo della loro effettuazione non può essere posto a carico del locatore.

I giudici di merito avevano escluso che costituisse inadempimento del locatore la mancanza del certificato prevenzione incendi, reso necessario per il sopravvenire di nuove norme.
La suprema Corte ha confermato questa interpretazione, rigettando il ricorso proposto, confermando l’orientamento secondo il quale gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 cod.civ. non comprendono l’esecuzione di opere di modifica o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità sopravenute alla consegna. Le disposizioni sopraggiunte non possono costituire valida ragione per pretendere che il locatore operi trasformazioni della cosa che né per legge né per contratto fanno carico al locatore stesso.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CANONI E DEPOSITO CAUZIONALE

L’art.2 ter della legge n.351 del 12.08.74 , prevede la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione anticipata del canone per un numero di mensilità superiore ai tre mesi.
La legge successivamente introdotta a regolamentazione in materia di locazioni, l.392/78, nulla prevede circa tale criterio tuttavia la Corte di Cassazione (sez.III, n.14470 del 30.05.08) ha recentemente stabilito che la seconda fonte normativa non debba intendersi quale sostitutiva e quindi abrogativa per l'intero della prima essendo alcuni aspetti della più datata perfettamente compatibili con il testo normativo del 1978.

In conclusione si deve ritenere nulla la clausola contrattuale che preveda il pagamento del canone anticipato di più di tre mesi e, per estensione, quella che preveda un deposito cauzionale superiore allo stesso termine.

La Suprema corte motiva l’interpretazione secondo il principio di non lucro oltre determinati parametri da parte del locatore. La disponibilità ingiustificata di una liquidità così cospicua ed anticipata rispetto alla controprestazione consentirebbe di ricavare un profitto attraverso l’investimento delle somme così ricevute.

Tale interpretazione risulta tuttavia forzata e discutibile sul piano della libera contrattazione, tant’è che il testo legislativo del 1978 nulla prevedeva a riguardo ed oggi, in uno Stato a vocazione liberale, dovrebbe essere compito delle politiche di governo a sostegno del locatore con strumenti di sgravio fiscale ad esempio e non penalizzare il locatore che vede menomata la sua libertà di disporre di un bene di sua proprietà.
Nel caso di cui in sentenza, la Corte Suprema rinvia alla Corte d’Appello per stabilire in virtù del principio stabilito e alla nullità della clausola del pagamento dei canoni con scadenza semestrale anticipata, sussista la condizione di “grave inadempimento” al fine dello sfratto per morosità.

sabato 10 maggio 2008

Sgravi fiscali per i giovani che affittano casa con un regolare contratto

2008 - Un aiuto per studenti, giovani e famiglie in affitto.

Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’affitto di un’abitazione dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza. Per fruire della detrazione, l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100Km dal comune di residenza dello studente e comunque i una provincia diversa. L’importo da dichiarare in dichiarazione non può essere superiore a 2.633 euro.

Inoltre è possibile la detrazione d’imposta pari a 991,60 euro per tre anni da parte dei giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano n contratto di locazione per un appartamento da destinare a propria abitazione principale e percepiscono un reddito non superiore a 15.493,71 euro.

Per gli inquilini a basso reddito vi è lo sconto Irpef: pari a 300 euro per chi non supera 15.493,71 euro e pari a 150 euro se il reddito rimane sotto i 30.987,41 euro.


martedì 5 febbraio 2008

VADEMECUM DELLA CASA, come ripartire le spese del singolo immobile

SPESE UNITA' IMMOBILIARE - Promemoria della ripartizione delle fra locatore e conduttore


Acqua
Locatore: - Conduttore: consumo


Avvolgibili
Locatore: verniciatura e sostituzione; Conduttore: sostituzione cinghie, molle avvolgenti e ganci

Canna fumaria
Locatore: - Conduttore: pulizia periodica

Chiavi
Locatore: - Conduttore: rifacimento

Citofono
Locatore: - Conduttore: manutenzione ordinaria

Condizionamento aria
Locatore: installazione e manutenzione straordinaria; Conduttore: manutenzione ordinaria e spese d'esercizio

Disinfestazioni e derattizzazioni
Locatore: - Conduttore: relativi oneri

Elettricità
Locatore: - Conduttore: consumo

Finestre
Locatore: verniciatura e sostituzione; Conduttore: riparazioni ordinarie

Gas
Locatore: installazione; Conduttore: consumo

Impianti igienico-sanitari
Locatore: sostituzione lavelli, vasche, water, bidet, piatti doccia, rubinetteria;
Conduttore: sostituzione guarnizioni, copriwater, galleggianti, piccole riparazioni


Impianto elettrico
Locatore: manutenzione straordinaria e rifacimento; Conduttore: manutenzione ordinaria

Impianto idrico
Locatore: manutenzione straordinaria e rifacimento; Conduttore: manutenzione ordinaria

Imposta di registro contratto di locazione
Locatore: 50%; Conduttore: 50%

Infissi
Locatore: manutenzione straordinaria e rifacimento; Conduttore: manutenzione ordinaria

Intonaco
Locatore: ripristino; Conduttore: -

Maniglie
Locatore: sostituzione; Conduttore: -

Pavimenti
Locatore: sostituzione integrale; Conduttore: manutenzione ordinaria

Persiane
Locatore: verniciatura e sostituzione Conduttore: -

Porte
Locatore: manutenzione straordinaria e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Ringhiere
Locatore: verniciatura e sostituzione Conduttore: -

Riscaldamento autonomo
Locatore: manutenzione straordinaria e sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria, consumo


Rivestimenti
Locatore: sostituzione integrale;
Conduttore: manutenzione ordinaria


Scaldabagno
Locatore: installazione, riparazioni e sostituzione nel primo anno di locazione, 50% della sostituzione dopo il primo anno;
Conduttore: riparazioni e 50% della sostituzione dopo il primo anno di locazione

Serrande
Locatore: manutenzione straordinaria e sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria

Serrature
Locatore: -
Conduttore: rifacimento


Sifoni a pavimento
Locatore: riparazioni e sostituzione;
Conduttore: -

Targhette portone d'ingresso, cassetta postale, ingresso appartamento
Locatore: -
Conduttore: installazione e sostituzione

Tassa smaltimento rifiuti
Locatore: -
Conduttore: relativi oneri


Tinteggiatura ambienti
Locatore: all'inizio della locazione, durante la locazione se dovuta a rottura delle tubature;
Conduttore: durante la locazione


Tubature
Locatore: riparazioni e sostituzione;
Conduttore: -


Verniciatura opere in legno e metallo
Locatore: -
Conduttore: relativi oneri

Vetri
Locatore: -
Conduttore: sostituzione


Videocitofono
Locatore: manutenzione straordinaria e sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria


Alcuni casi sottoposti al giudice:

Tassa dovuta alla Pubblica Amministrazione per l'occupazione del suolo pubblico corrispondente al passo carraio - è stata ritenuta dal Tribunale di Milano (sentenza del 29/4/1996) compresa fra gli oneri accessori posti dalla legge a carico del conduttore, più precisamente nella categoria residuale prevista dall'art. 9 L. 392/1978, costituita dalla "fornitura di altri servizi comuni".

I premi di assicurazione dello stabile,
il compenso dell'amministratore ed
impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono stati dalla Cassazione (sentenza n. 6088 dell'11/11/1988) compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 L. 392/1978 pone a carico del conduttore salvo patto contrario, patto contrario da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni del primo comma dell'art. 79 della predetta legge (ora art. 13 L. 431/1998);
la stessa decisione ha escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti in seguito alla vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, e, quindi, a prestare i relativi servizi.


VADEMECUM DELLA CASA, come ripartire le spese condominiali fra proprietario e conduttore

SPESE CONDOMINIALI - Promemoria della ripartizione delle fra locatore e conduttore

Acqua Locatore: - Conduttore: consumo
Acqua calda Locatore: installazione e sostituzione impianto, adeguamento a leggi e regolamenti; Conduttore: manutenzione ordinaria, rivestimento refrattario, pulizia annuale impianto e filtri, messa a riposo stagionale, lettura contatori, forza motrice, combustibile, consumo acqua, energia elettrica
Addolcimento acqua Locatore: installazione e sostituzione impianto, adeguamento a leggi e regolamenti;
Conduttore: manutenzione ordinaria, rivestimento refrattario, pulizia impianto e filtri, messa a riposo stagionale, lettura contatori, forza motrice, combustibile, consumo acqua, energia elettrica

Allarme Locatore: installazione e sostituzione impianto; Conduttore: manutenzione ordinaria

Amministrazione
Locatore: compenso amministratore, spese postali, telefoniche, bancarie, cancelleria; Conduttore: -
Antincendio Locatore: installazione e sostituzione impianto, acquisto estintori; Conduttore: manutenzione ordinaria, ricarica estintori, ispezioni e collaudi

Armadietti contatori Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Arredi Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Ascensore Locatore: installazione, manutenzione straordinaria, adeguamento a nuove disposizioni di legge, tasse annuali rinnovo licenza;
Conduttore: manutenzione ordinaria, piccole riparazioni, consumi energia, forza motrice e illuminazione, ispezioni, collaudi

Assicurazione edificio Locatore: pagamento premi Conduttore: -

Autoclave Locatore: installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (per es. pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico), imposte e tasse d'impianto;
Conduttore: manutenzione ordinaria, forza motrice, ricarica pressione serbatoio, ispezioni, collaudi, lettura contatori

Campanelli Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Cancello Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Canna fumaria Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria, pulizia periodica

Cassette postali Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Citofoni Locatore: installazione e sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Colonne di scarico
Locatore: installazione e sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria
Condizionamento d'aria
Locatore: installazione e sostituzione impianto, adeguamento a leggi e regolamenti;
Conduttore: manutenzione ordinaria, rivestimento refrattario, pulizia annuale impianto e filtri, messa a riposo stagionale, lettura contatori, forza motrice, combustibile, consumo acqua, energia elettrica
Energia elettrica
Locatore: -
Conduttore: consumi
Fognatura
Locatore: manutenzione straordinaria;
Conduttore: manutenzione ordinaria, disotturazione pozzetti e condotti
Giardino e aree verdi
Locatore: impianto, attrezzature, sostituzione piante;
Conduttore: manutenzione, riparazione attrezzi, sostituzione fiori
Grondaie
Locatore: sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria
Illuminazione
Locatore: installazione e sostituzione impianto;
Conduttore: manutenzione ordinaria, consumi
Lampadine
Locatore: -
Conduttore: sostituzione
Lastrici solari
Locatore: manutenzione straordinaria;
Conduttore: manutenzione ordinaria

Pareti Locatore: manutenzione straordinaria; Conduttore: manutenzione ordinaria

Piante ornamentali Locatore: installazione; Conduttore: manutenzione e sostituzione

Portierato
Locatore: 10% delle spese per compenso portiere e sostituto, compresi contributi assicurativi e previdenziali, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL; indennità sostitutiva alloggio prevista da CCNL; alloggio portiere; manutenzione ordinaria guardiola; 100% oneri relativi a manutenzione straordinaria guardiola;
Conduttore: 90% delle spese per compenso portiere e sostituto, compresi contributi assicurativi e previdenziali, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da CCNL; indennità sostitutiva alloggio prevista da CCNL; alloggio portiere; manutenzione ordinaria guardiola; 100% oneri acquisto materiali pulizie

Pozzi neri Locatore: - Conduttore: spurgo

Pulizia parti comuni
Locatore: acquisto e sostituzione apparecchiature, assunzione addetto, conferimento appalto, acquisto contenitori rifiuti;
Conduttore: compenso addetto, compresi contributi assicurativi e previdenziali, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali come da CCNL, materiali di consumo, manutenzione ordinaria apparecchiature, spese per pulizie appaltate

Ringhiere
Locatore: sostituzione Conduttore: manutenzione ordinaria

Riscaldamento
Locatore: installazione e sostituzione impianto, adeguamento a leggi e regolamenti;
Conduttore: manutenzione ordinaria, rivestimento refrattario, pulizia annuale impianto e filtri, messa a riposo stagionale, lettura contatori, forza motrice, combustibile, consumo acqua, energia elettrica

Serrature
Locatore: installazione e sostituzione;
Conduttore: manutenzione ordinaria

Sicurezza
Locatore: installazione e sostituzione impianto; Conduttore: manutenzione ordinaria

Sifoni Locatore: sostituzione; Conduttore: manutenzione ordinaria

Tassa occupazione suolo pubblico Locatore: per lavori condominiali; Conduttore: per passo carrabile

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Locatore: - Conduttore: relativi oneri
Tetti Locatore: manutenzione straordinaria; Conduttore: manutenzione ordinaria

Tinteggiatura parti comuni Locatore: relativi oneri Conduttore: -