Con Decreto legge 5/2012 (art.9, c.1 e 5) e successiva legge di conversione 35/2012 (art.10) viene istituita la possibilità di trasferimento dei posti auto e box pertinenziali svincolati dal bene principale (l'abitazione).
Tale opportunità vale anche per i parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e poi ceduti a privati in diritto di superficie purchè tale possibilità sia inserita nella convenzione di stipula o mediante successiva autorizzazione del Comune.
Tale norma quindi consente la circolazione anche di quei box il cui diritto superficiario è stato acquistato da privati posti a pertinenza di una abitazione/ufficio che prima potevano essere ceduti esclusivamente insieme al bene principale. La norma offre vosì un vasto ampliamento di circolazione di box e parcheggi.
Per la cessione occorre informarsi presso i Comuni per il rilascio delle relative autorizzazioni.
Rimane il dubbio se l'acquisto di tali box debba implicare la costituzione di un nuovo vincolo pertinenziale rispetto ad altro bene principale dell'acquirente.
Secondo il tenore letterale della norma sembrerebbe escluso, tuttavia se si applica estensivamente lo stesso criterio previsto per l'alienazione dei parcheggi privati di cui al comma 1 (i parcheggi posti negli stabili abitativi di proprietà privata) allora bisogna ritenere che il vincolo pertinenziale debba essere mantenuto.
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