mercoledì 19 agosto 2020

DELIBERA ASSEMBLEARE E DECORRENZA TERMINE D'IMPUGNAZIONE

 Condominio e Mediazione Civile

IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE – DECORRENZA TERMINE EX ART.1137 CC.

 

Sentenza del Tribunale di Brescia, n.648 del 18.03.2020

 

Il termine di impugnazione di delibera assembleare per annullamento della stessa ex art 1137 cc è fissato dal codice civile in 30 giorni ed è subordinato al tentativo obbligatorio di mediazione civile. Si intende tempestivamente assolta l’impugnazione con introduzione della domanda di mediazione entro il 30esimo giorno.

Ritiene il Tribunale di Brescia che non possa essere vincolata la parte istante responsabile dell’attività di informazione ed invito  da parte Organismo di mediazione che convoca le parti in mediazione. Né la parte istante può essere gravata di responsabilità circa lo sprare del termine decadenziale di impugnazione circa l’esito della spedizione postale ove si verifichi giacenza del plico. Tale orientamento, non pacifico, recepisce la tesi del Tribunale di Firenze (Sent.2718 del 19.07.2016)

 

A seguito del tentativo di mediazione civile il termine per presentare ricorso si intende interrotto. Pertanto ricomincia a decorrere integralmente ex novo (30 giorni) dal deposito del verbale conclusivo di mediazione.

Il tentativo di mediazione, conformemente al tenore letterale del disposto dell’art.5 D.Lgs. 28/2010 (normativa di riferimento in materia di Mediazione civile e commerciale) di deve ritenere abbia effetto interruttivo e non sospensivo.

Così anche il Tribunale di Monza 12.01.2016 ed il  Tribunale di Sondrio 25.01.2019.

 

RESPONSABILITA' EX ART.1669 CC - ESCLUSO TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

  Condominio e Mediazione Civile 

 

 

L’AZIONE EX ART. 1669 C.C. NON RIENTRA NELLE IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

TRIBUNALE DI PESCARA-SENTENZA del 29.05.2018

 

Nella fattispecie in esame, attinente al risarcimento danni ex art. 1669 c.c. rubricato “Rovina e difetti di cose immobili”, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’eccezione, sollevata da parte convenuta, di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per mancato deposito della relativa informativa alla parte ex art. 4 del D. Lgs. n, 28/2010. 
Il Tribunale abruzzese ha ritenuto che l’oggetto della domanda, ed in particolare la responsabilità ex art. 1669 c.c., trovi la sua fonte nell’ambito dell’art. 1173 c.c. e non nel principio del neminem ledere. Pertanto “L'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla resistente società convenuta, è infondata”.

REVOCA AMMINISTRATORE E MEDIAZIONE CIVILE

 Condominio e Mediazione Civile


AMMINISTRATORE

LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RIENTRA TRA LE MATERIE C.D. OBBLIGATORIE (TRIBUNALE DI MACERATA - DECRETO del 10.01.2018)


Secondo il Tribunale di Macerata, investito della questione relativa all’applicabilità dell’art. 5 comma 1 bis al procedimento di revoca dell’amministratore di condominio quale condizione di procedibilità, gli artt. 64 e 71 delle disp. di attuazione al codice civile prevalgano, in quanto norme speciali in materia condominiale, sull’art. 5 comma IV lett. f), che esclude l’applicabilità della mediazione ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio.
L’art. 71 disp. att. c.c. stabilisce infatti che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”, mentre l’art. 64 disp. att. c.c., richiamato dal precitato art. 71, disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore. Secondo il Collegio neppure l’abrogazione dell’art. 5 comma 1 a seguito di eccesso di delega può risultare a ciò ostativo, in quanto il rinvio operato dal precitato art. 71 quater disp. att. all’art. 5 comma 1 c.c. del d. lgs. n. 2872010 va inteso come rinvio mobile, sia in ragione della natura procedurale della norma, sia in forza della preferenza, in generale, nella tecnica di corretta redazione legislativa per tale forma di rinvio”.

CORTILE CONDOMINIALE - riparto spese per manutenzione - sussistenza Box sottostanti - si applica l'art.1125 codice civile

 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Cass.2243/2012.

Tale orientamento è tutt’oggi consolidato.

In ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c.; al contrario andrà applicato il criterio stabilito dall’art. 1125 c.c.. La Suprema Corte ha chiarito che non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c. che postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti.

 

Cass. n. 18194 del 2005;

Cass.n. 10858 del 2010;

Cass.n.2243 del 2012 ;

Cass.n.14511 del 2019.

 

In riferimento all'applicazione dell'art. 1126 c.c. ovvero al riparto di spesa per la manutenzione terrazzi lastrico solare  Cass., Sez. Unite, n. 9449 del 2016

 

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