Condominio e Mediazione Civile
L’AZIONE EX ART. 1669 C.C. NON RIENTRA NELLE IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
TRIBUNALE DI PESCARA-SENTENZA del 29.05.2018
Nella fattispecie in esame, attinente al risarcimento danni ex art. 1669
c.c. rubricato “Rovina e difetti di cose immobili”, il Tribunale di
Pescara ha rigettato l’eccezione, sollevata da parte convenuta, di
improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
e per mancato deposito della relativa informativa alla parte ex art. 4 del D.
Lgs. n, 28/2010.
Il Tribunale abruzzese ha ritenuto che l’oggetto della domanda, ed in
particolare la responsabilità ex art. 1669 c.c., trovi la sua fonte nell’ambito
dell’art. 1173 c.c. e non nel principio del neminem ledere. Pertanto “L'eccezione
d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata
dalla resistente società convenuta, è infondata”.
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