mercoledì 19 agosto 2020

RESPONSABILITA' EX ART.1669 CC - ESCLUSO TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

  Condominio e Mediazione Civile 

 

 

L’AZIONE EX ART. 1669 C.C. NON RIENTRA NELLE IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

TRIBUNALE DI PESCARA-SENTENZA del 29.05.2018

 

Nella fattispecie in esame, attinente al risarcimento danni ex art. 1669 c.c. rubricato “Rovina e difetti di cose immobili”, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’eccezione, sollevata da parte convenuta, di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per mancato deposito della relativa informativa alla parte ex art. 4 del D. Lgs. n, 28/2010. 
Il Tribunale abruzzese ha ritenuto che l’oggetto della domanda, ed in particolare la responsabilità ex art. 1669 c.c., trovi la sua fonte nell’ambito dell’art. 1173 c.c. e non nel principio del neminem ledere. Pertanto “L'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla resistente società convenuta, è infondata”.

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