mercoledì 19 agosto 2020

REVOCA AMMINISTRATORE E MEDIAZIONE CIVILE

 Condominio e Mediazione Civile


AMMINISTRATORE

LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RIENTRA TRA LE MATERIE C.D. OBBLIGATORIE (TRIBUNALE DI MACERATA - DECRETO del 10.01.2018)


Secondo il Tribunale di Macerata, investito della questione relativa all’applicabilità dell’art. 5 comma 1 bis al procedimento di revoca dell’amministratore di condominio quale condizione di procedibilità, gli artt. 64 e 71 delle disp. di attuazione al codice civile prevalgano, in quanto norme speciali in materia condominiale, sull’art. 5 comma IV lett. f), che esclude l’applicabilità della mediazione ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio.
L’art. 71 disp. att. c.c. stabilisce infatti che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”, mentre l’art. 64 disp. att. c.c., richiamato dal precitato art. 71, disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore. Secondo il Collegio neppure l’abrogazione dell’art. 5 comma 1 a seguito di eccesso di delega può risultare a ciò ostativo, in quanto il rinvio operato dal precitato art. 71 quater disp. att. all’art. 5 comma 1 c.c. del d. lgs. n. 2872010 va inteso come rinvio mobile, sia in ragione della natura procedurale della norma, sia in forza della preferenza, in generale, nella tecnica di corretta redazione legislativa per tale forma di rinvio”.

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