Condominio e Mediazione Civile
AMMINISTRATORE
LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RIENTRA TRA LE MATERIE C.D. OBBLIGATORIE (TRIBUNALE DI MACERATA - DECRETO del 10.01.2018)
Secondo il Tribunale di Macerata, investito della questione relativa
all’applicabilità dell’art. 5 comma 1 bis al procedimento di revoca
dell’amministratore di condominio quale condizione di procedibilità, gli artt.
64 e 71 delle disp. di attuazione al codice civile prevalgano, in quanto norme
speciali in materia condominiale, sull’art. 5 comma IV lett. f), che
esclude l’applicabilità della mediazione ai procedimenti che si svolgono in
camera di consiglio.
L’art. 71 disp. att. c.c. stabilisce infatti che “per controversie in
materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla violazione
o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo
II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l’attuazione del codice”, mentre l’art. 64 disp. att. c.c., richiamato dal
precitato art. 71, disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore.
Secondo il Collegio neppure l’abrogazione dell’art. 5 comma 1 a seguito di
eccesso di delega può risultare a ciò ostativo, in quanto il rinvio operato dal
precitato art. 71 quater disp. att. all’art. 5 comma 1 c.c. del d. lgs. n.
2872010 va inteso come rinvio mobile, sia in ragione della natura
procedurale della norma, sia in forza della preferenza, in generale, nella
tecnica di corretta redazione legislativa per tale forma di rinvio”.
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