mercoledì 19 agosto 2020

CORTILE CONDOMINIALE - riparto spese per manutenzione - sussistenza Box sottostanti - si applica l'art.1125 codice civile

 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Cass.2243/2012.

Tale orientamento è tutt’oggi consolidato.

In ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c.; al contrario andrà applicato il criterio stabilito dall’art. 1125 c.c.. La Suprema Corte ha chiarito che non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c. che postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti.

 

Cass. n. 18194 del 2005;

Cass.n. 10858 del 2010;

Cass.n.2243 del 2012 ;

Cass.n.14511 del 2019.

 

In riferimento all'applicazione dell'art. 1126 c.c. ovvero al riparto di spesa per la manutenzione terrazzi lastrico solare  Cass., Sez. Unite, n. 9449 del 2016

 

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