lunedì 27 agosto 2018

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN MEDIAZIONE



 L'AMMINISTRATORE DEL  CONDOMINIO CHIAMATO IN MEDIAZIONE DEVE OTTENERE I POTERI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI PRIMA DI ADERIRE ALLA MEDIAZIONE STESSA.

Lo strumento della mediazione civile può essere e si sta rivelando molto utile per la soluzione delle controversie condominiali.
Tuttavia spesso gli amministratori omettono un passagigo importante e necessario all'instaurazione del giusto confronto fra le parti che siedono al tavolo della mediazione.

Gli amministratori, infatti, spesso si presentano al primo incontro senza aver ottenuto l'espresso mandato dell'assemblea dei condomini o senza aver nemmeno notiziato i condomini dell'avvenuta chiamata in mediazione.
Le motivazioni possono essere varie quali la mancanza di tempi di convocazione rispetto alla data del primo incontro (sebbene gli organismi di mediazione sanno che la data per i condomini debba essere fissata consentendo all'amministratore di svolgere gli incombenti che ne conseguono) oppure perchè ritengono di poter discutere e risolvere la questione direttamente col chiamato ed eventualmente convocare l'assemblea per l'accettazione di una proposta già confezionata.

Quali siano le ragioni l'amministratore di condominio deve tenere a mente il disposto dell'articolo del codice civile che sotto si riporta.
Egli deve ottenere i poteri  di partecipazione alla mediazione dall'assemblea dei condomini.

A parere di chi scrive il mediatore è tenuto alla verifica preliminare del conferimento dei poteri dell'amministratore ed in carenza, rinviare l'incontro per consentire all'assemblea del condominio chiamato di essere informata ed eventualmente deliberare la partecipazione.


Art.71 quater disp.att. C.C.
  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  6. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  7. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

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