venerdì 11 gennaio 2008

DIRITTO DEL SINGOLO CONDOMINO AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE ORMAI DECENNALE - sent. cass. n.8460 del 1998 - stabilisce che l'amministratore è mero detentore della documentazione riguardante il condominio. Pertanto essa deve essere esibita a richiesta del condomino a prescindere dalla relazione con il rendiconto consuntivo o dalla prossimità dell'approvazione dello stesso. In ogni tempo il condomino può richiederla senza specificare l'interesse sottostante. Semmai sarà l'ammnistratore (inversione della prova) a dover dimostrare che non vi sia interesse effettivo. In conclusione l'amministratore ha un obbligo di esibizione e di copia, salva la copertura dei relativi costi che in caso di ampia e complessa documentazione potrà includere non solo il costo materiale della fotocopia ma anche il tempo per tale attività. Il diritto alla visione della documentazione esiste anche in riferimento alla documentazione degli anni precedenti e arendiconti consuntivi approvati ed inoppugnabili.

L'impedito esercizio del diritto del condomino può costituire motivo di revoca giudiziale dell'amministatore inadempiente.


La natura del pieno diritto di ogni condomino sulla documentazione condominiale ha ulteriormente rafforzato l'orientamento favorevole alle azioni proposte in via d'urgenza dai nuovi amministratori per il recupero della documentazione condominiale dell'amministartore cessato. Quest'ultimo ha l'obbligo di provvedere immediatamente a semplice richiesta del nuovo amministratore alla restituzione di tutte le carte condominiali. Il nuovo amministratore da parte sua ha il diritto di agire in via d'urgenza anche senza previa autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di atto conservativo compiuto dallo stesso nei confronti di beni di proprietà condominiale.