venerdì 9 settembre 2016

NOMINA AMMINISTRATORE – MANDATO DI UN ANNO, TACITAMENTE RINNOVABILE

Vi è differenza fra NOMINA e CONFERMA amministratore


Sentenza 2-7 Ottobre 2015, Tribunale di Milano, Sez. Volontaria giurisdizione



Il nuovo art. 1129, c. 11, c.c. dispone che l’amministratore dura in carica per un anno tacitamente rinnovabile per un altro anno”.
La norma sembrerebbe implicare che non vi sia alcun obbligo da parte dell’amministratore proporre alla scadenza del primo anno una assemblea per discutere il rinnovo dell’amministratore, atteso che tale rinnovo possa essere tacito.
Diverso sarebbe se vi fosse una specifica richiesta da parte della compagine condominiale, nelle modalità previste dal codice civile, di porre all’OdG di una assemblea la Revoca dell’amministratore e la conseguente delibera con i quorum previsti dal codice civile.

Il Tribunale di Milano  ha esaminato il ricorso proposto da un condomino con il quale chiedeva la revoca giudiziale dell’amministratore per grave irregolarità, atteso che non avesse posto all’OdG dell’assemblea la nomina dell’amministratore e che non avesse convocato altra apposita assemblea per discutere della partecipazione al tentativo di mediazione richiesto dal medesimo ricorrente.

Il giudice meneghino ha ritenuto di rigettare la domanda in quanto ha riconosciuto il non obbligo dell’amministratore , allo scadere della prima annualità di mandato, di porre all’OdG la conferma del proprio mandato in quanto, realizzandosi la condizione di tacito rinnovo, non è necessario alcun comportamento attivo dell’assemblea.


A fronte di ciò, la convocazione dell’assemblea condominiale rimane necessaria soltanto per i casi di revoca e dimissioni dell’amministratore. 
Solo l’inserimento di tali ultimi argomenti all’ordine del giorno sembrerebbe dunque necessario, pur trovandosi quest’ultimo punto in contrasto con la disciplina ex articolo 1135 c. 1 n.1 c.c. (convocazione dell’assemblea in riferimento alla conferma dell’amministratore). A fronte di tali antinomie interpretative,
una parte della giurisprudenza è addivenuta alla distinzione tra i due concetti di conferma e nomina:
mentre la prima (conferma) infatti sottintenderebbe un rapporto continuativo, che non comporta dunque l’intervento dei condomini,la seconda (nomina) si costituisce ex novo e richiede dunque una condotta attiva da parte dell’assemblea condominiale.
Il citato orientamento giurisprudenziale, contrasta tuttavia con quello maggioritario il quale ha sempre ritenuto necessario l’intervento della maggioranza dei componenti dell’assemblea, unito alla metà del valore dell’edificio, inquadrando di fatto, la conferma dell’amministratore condominiale, come una fattispecie di nuova nomina. 

Nel caso in esame  si da adito a quella corrente giurisprudenziale minoritaria menzionata: il giudice ha infatti ritenuto sussistere un’ipotesi di conferma implicita del ruolo dell’amministratore in quanto, essendo stati raggiunti i quorum previsti dalla legge che hanno impedito la revoca, il rinnovo si intendeva automaticamente concretizzato per un altro anno.

La decisione del giudice rende dunque manifesto come, alla luce della nuova disciplina introdotta in tema di condominio, l’omesso inserimento della nomina dell’amministratore all’ordine del giorno assemblare, non è di per sé sufficiente a determinare la sua revoca. Affinché si verifichi tale ultima ipotesi è necessaria un’esplicita delibera di revoca da parte dell’assemblea. In caso contrario l’amministratore condominiale rimane in carica per un altro anno, beneficiando di un rinnovo implicito del mandato.





Immobili e Proprietà – Rivista giuridica mensile sull’amministrazione e  la gestione degli immobili (Dicembre 2015).

mercoledì 17 agosto 2016

CONTESE CONDOMINIALI E TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE


Mediazione in materia condominiale
Tentativo obbligatorio e concreta possibilità di risolvere una controversia più velocemente e ed in modo più economico.

La materia condominiale è oggetto di preventivo tentativo di mediazione civile obbligatorio quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò in base al disposto normativo del D. Lgs 28 del 2010. La mediazione civile si è nel corso di questi sei anni ormai consolidata e gli stessi tribunali ne stando scoprendo l'utilità ai fini dello smaltimento del carico del contenzioso che si trovano a gestire.
La materia condominiale, nello specifico, riserva spesso aspetti facilmente risolvibili in ambito del così detto diritto collaborativo in quanto le contestazioni spesso si fondano su incomprensioni generate nell'ambito della compagine sociale e di una non sempre pronta ed adeguata reazione degli amministratori di condominio nella gestione delle contrapposizioni fra le esigenze dei diversi condomini.
La mediazione in tali casi consente alle parti del conflitto di incontrarsi in un ambiente estraneo, innanzi ad un soggetto terzo e neutrale, in un ambiente informale, per ripercorrere i motivi della controversia.
Affinchè la mediazione possa portare i suoi frutti occorre che i partecipanti siano disposti al genuino confronto e all'ascolto reciproco. I costi decisamente più contenuti (indennità di mediazione) rispetto a quelli processuali certamente rappresentano un ottima motivazione che conduce istante è chiamato a convergere verso una soluzione soddisfacente per entrambi.

COSA SUCCEDE IN CASO DI NECESSITÀ DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE

Con riguardo all'impugnazione delle delibere assembleari è noto che il termine per ottenere l'annullamento previsto dal codice civile è di 30gg, termine entro il quale il ricorrente è tenuto ad introdurre la propria domanda al giudice competente. (1137 cc)

Tale termine, però, non deve spaventare in quanto esso viene sospeso dall'introduzione dell'istanza di mediazione.
Attenzione, il termine può intendersi sospeso nel momento in cui l'istanza di mediazione è portata a conoscenza del chiamato. Pertanto non è sufficiente chiedere all'organismo di mediazione di fissare l'apposito incontro, ma è necessario che l'organismo informi ritualmente il chiamato o, fine di sopperire ad eventuali ritardi da parte dell'organismo, procedere alla comunicazione diretta alla parte chiamata.


il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».

Il Tribunale di Palermo, invero, ha dichiarato con sentenza n.4951 del 19.09.2015 che la domanda di annullamento della delibera è da ritenersi inammissibile per essere stata iscritta a ruolo successivamente al decorso di 30 gg oltre il termine, ritenuto dal giudice., di sospensione prodotto dalla mediazione non andata a buon fine.

Tale interpretazione ha destato non poche critiche. Non solo perchè sembrerebbe contraddire il tenore letterale della norma, ma per evidenti difficoltà pratiche che una tale brevità di tempi implica. 
Una controindicazione non di poco conto è il fatto che l'avvocato che assiste la parte istante dovrà studiare e predisporre l'atto introduttivo sin dalle prime battute della mediazione con evidente incremento di costi che potrebbero rivelarsi inutili per la parte stessa.