giovedì 17 novembre 2011

LASTRICO SOLARE

Il LASTRICO SOLARE svolge funzione di copertura del fabbricato pertanto anche se appartiene ad uno dei condomini, tutti i partecipanti al condominio sono tenuti all'obbligo di provvedere alla sua manutenzione.

In conseguenza di tale principio generale, anche in caso di danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico deteriorarato per difetto di manutenzione  rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall'art.1126 c.c. (due terzi dell'importo di spesa i condomini ai quali il lastrico serve da copertura e per il restante terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo.

Cass. n.14196 del 2011

LOCAZIONE AD USO "SECONDA CASA"

La Cassazione con sent.n.13483 del 20 giugno 2011 ha affermato che il contratto di locazione per abitazione ad uso di seconda casa, siccome caratterizzato dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell'anno e dalla tendenziale fruizione dell'immobile secondo le disponibilità del tempo libero senza uno schema prefissato, è finalizzato a soddisfare esigenze abitative di rango uguale a quelle della prima casa, ed è perciò soggetto alla disciplina della legge n.431 del 1998.

Commento di Antonio Scarpa, magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte dI Cassazione IMMOBILI & PROPRIETA' N.11 DEL 2011 (ed.ipsoa)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata nelle forme più varie: oralmente/telefonicamente, a mezzo affissione locali condominiali, per il tramite di persona delegata a ricevere l'informativa/familiare, a mezzo posta ordinaria, raccomandata, email ecc..
(Cass. n.140/1985; n.10611/1990, n.1375/1968 - Trib. Milano 25 gen.1993)

Rimane tuttavia ferma la necessità di provare l'effettiva conoscenza da parte dei condomini.

La cassazione con sentenza 8449 del 2008 ha stabilito che "quando anche un solo condomino non è stato avvisato dell'assemblea condominiale la relativa delibera è ANNULLABILE.