sabato 13 ottobre 2018

IMMISSIONI ILLECITE E RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE


In ambito condominiale spesso l'amministratore viene coinvolto a dirimere questioni in realtà attinenti alla sfera dei rapporti di vicinato che nulla hanno a che vedere con la custodia delle parti comuni. 

Sebbene estraneo al contenzioso l'amministratore può vantare, quindi, un punto di osservazione sulla casistica che maggiormente si verifica:  tracimazione di acqua da accessivo annaffiamento, schiamazzi, musica, fumi ecc...

Le immissioni illecite provenienti dal proprietario di un fondo o dall'unità immobiliare di un condomino compromettono inevitabilmente il normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione del vicino che può pretendere il ristoro dei pregiudizi subiti e, qualora sia adeguatamente provato, anche il risarcimento delle patologie conseguenti ai fenomeni immissivi illeciti. 

La sent. della Cassazione n. 23754 del 2018  va a rafforzare quell'orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione.

lunedì 27 agosto 2018

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN MEDIAZIONE



 L'AMMINISTRATORE DEL  CONDOMINIO CHIAMATO IN MEDIAZIONE DEVE OTTENERE I POTERI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI PRIMA DI ADERIRE ALLA MEDIAZIONE STESSA.

Lo strumento della mediazione civile può essere e si sta rivelando molto utile per la soluzione delle controversie condominiali.
Tuttavia spesso gli amministratori omettono un passagigo importante e necessario all'instaurazione del giusto confronto fra le parti che siedono al tavolo della mediazione.

Gli amministratori, infatti, spesso si presentano al primo incontro senza aver ottenuto l'espresso mandato dell'assemblea dei condomini o senza aver nemmeno notiziato i condomini dell'avvenuta chiamata in mediazione.
Le motivazioni possono essere varie quali la mancanza di tempi di convocazione rispetto alla data del primo incontro (sebbene gli organismi di mediazione sanno che la data per i condomini debba essere fissata consentendo all'amministratore di svolgere gli incombenti che ne conseguono) oppure perchè ritengono di poter discutere e risolvere la questione direttamente col chiamato ed eventualmente convocare l'assemblea per l'accettazione di una proposta già confezionata.

Quali siano le ragioni l'amministratore di condominio deve tenere a mente il disposto dell'articolo del codice civile che sotto si riporta.
Egli deve ottenere i poteri  di partecipazione alla mediazione dall'assemblea dei condomini.

A parere di chi scrive il mediatore è tenuto alla verifica preliminare del conferimento dei poteri dell'amministratore ed in carenza, rinviare l'incontro per consentire all'assemblea del condominio chiamato di essere informata ed eventualmente deliberare la partecipazione.


Art.71 quater disp.att. C.C.
  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  6. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  7. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

giovedì 1 febbraio 2018

A ROMA ZONA SAN PAOLO MEDIAZIONE CON NOI IN ADR INTESA

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

avv. Rosemary Perna 
MEDIATORE 

RESPONSABILE DI SEDE ADR INTESA - ROMA SAN PAOLO     
via Tiberio Imperatore, 5 - 00145 Roma

per invio istanze di mediazione  romasanpaolo@adrintesa.it      

MODULO per le istanze  

vedi anche  http://rosemaryperna-mediatorecivile.com/

 

 Leggi

La mediazione civile e commerciale. L’importanza della connotazione “commerciale” della mediazione.

Autore: Rosemary Perna 2.04.2020