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giovedì 17 settembre 2015

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE CIVILE - CONSIGLI PER UN PROFICUO APPROCCIO


COME COMPORTARSI IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD UN ITER DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA O AD UN  INCONTRO DI MEDIAZIONE AL FINE DI RAGGIUNGERE UN RISULTATO UTILE E RAPIDO

10 CONSIGLI
  

1. partecipare personalmente e con l’assistenza del proprio legale;

2. astenersi dal rimanere aggrappati ostinatamente alle proprie posizioni e pensare a possibili soluzioni alternative al giudizio, anche non convenzionali;

3. ascoltare con rispetto e serietà, in modo da comprendere le esigenze e gli interessi dell’altra persona e ricordare che ognuno ha diritto al proprio punto di vista sulla questione, anche se da noi non condiviso;

4. parlare solo quando è il proprio turno e non sovrapporsi all'altro;

5. fare riferimento gli uni agli altri con i rispettivi nomi, e non come 'lui' o 'lei';

6. astenersi dall’incolpare o attaccare l'altra parte;

7. porre eventuali domande al solo scopo di chiarire o migliorare la nostra comprensione degli altri punti di vista, senza che le stesse abbiano carattere provocatorio;

8. esprimere i propri bisogni e interessi personali, nonché il risultato che si spera di ottenere ed eventuali preoccupazioni;

9. non rimuginare sulle relazioni o situazioni che non hanno funzionato bene in passato, ma piuttosto concentrarsi sulle cose che possono cambiare il proprio futuro;

10. fare un tentativo di mediazione serio e coscienzioso ed astenersi da argomenti poco costruttivi, utilizzando ogni minuto a disposizione per lavorare in modo proficuo verso la ricerca di un accordo.

giovedì 29 ottobre 2009

Consultazione on-line dei procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace e Inoltro telematico di pre-ricorso in opposizione a sanzione amministrativ

L''ufficio del Giudice di Pace si è corredato di un sito internet con ampliamento di servizi al cittadino fra i quali la consultazione ON LINE dei procedimenti pendenti innanzi a tale autorità giudiziaria.Si può facilmente effettuare una ricerca per n. di ruolo.Fra le consultazioni, per esempio, è possibile verificare lo stato dei procedimenti relativi ad impugnazione di multe.


E' possibile inoltre compilareun "pre-ricorso" in Opposizione a Sanzione Amministrativa Selezionando Si l'utente ricevera'(*), tramite e-mail, la nota di iscrizione e il ricorso compilato in tutte le sue parti e le comunicazioni relative alle variazioni dello stato del procedimento (iscrizione a ruolo, designazione giudice, fissazione udienza, etc.).(*) Salvo disguidi causati da disservizi degli ISP (Internet Service Provider) o per problemi nella consegna dei messaggi (Es. "spazio" pieno, etc). Ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 l'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4). In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 22 comma 5). Indicare eventuale elezione di domicilioEs: Avv. ROSSI MARIO Via Nuova, 15 Roma Le materie escluse dalla competenza del Giudice di Pace sono relative alle violazione concernenti: a. la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b. di previdenza e assistenza obbligatoria; c. urbanistica ed edilizia; d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e. di igiene degli alimenti e delle bevande; f. di societa' e di intermediari finanziari; g. tributaria e valutaria; h. se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro; i. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro; j. quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Questo codice serve a prevenire le registrazioni false e automatiche. Selezionando Si oltre la nota di iscrizione verra' generato anche il ricorso. Attenzione, questa procedura non sostituisce l'iscrizione al ruolo dell'ufficio che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria o raccomandata A/R.
Il sito del Giudice di pace è:https://gdp.giustizia.it/

mercoledì 23 luglio 2008

RICORSI CONTRO CARTELLE ESATTORIALI

Il Processo Tributario

Il ricorso contro la cartella esattoriale è il primo atto del processo tributario.

Il ricorso contro la cartella esattoriale deve essere proposto innanzi la competente Commissione tributaria provinciale.

Il ricorso contro la cartella esattoriale va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la cartella esattoriale contro cui si ricorre.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l’Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso contro la cartella esattoriale dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. In sostanza, occorre attendere che si formi il cosiddetto “silenzio-rifiuto”, quando previsto dalla legge.

Il ricorso contro la cartella esattoriale deve essere notificato innanzitutto all’ufficio che ha emesso l’atto contestato ( entro i 660gg sopra indicati)mediante:

  • consegna diretta;
  • per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
  • a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso.

Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

ATTENZIONE
Il ricorso contro la cartella esattoriale non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l’Iva è prevista l’iscrizione a ruolo della metà delle somme). Se il ricorso contro la cartella esattoriale viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione, deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Esito del ricorso e applicazione della sentenza
Se l’esito del ricorso contro la cartella esattoriale non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi, devono essere pagate come indicato nel prospetto sotto riportato.

riscossione-tributo-figura.png

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Detto ricorso va indirizzato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l’ottemperanza.

Il pagamento delle spese processuali

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

mercoledì 13 febbraio 2008

PAgamento mediante assegno circolare

Assegno circolare
Il pagamento con assegno circolare si può rifiutare solo motivatamente
di Gianfrancesco Vecchio, Avvocato, Prof. Aggr. di Diritto di Civile I, a.a. 2007-2008, Università degli Studi di Cassino
da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 11/02/anno 2008
Le Sez. Un. della S. C. compongono un conflitto esistente tra le sezioni semplici osservando che l'adempimento di obbligazioni pecuniarie attraverso la consegna di un assegno circolare non può essere immotivatamente rifiutata dal creditore, pur risultando l'estinzione dell'obbligo posticipato all'incasso di tale strumento di pagamento.

venerdì 22 giugno 2007

DENUNCIA QUERELA ESPOSTO


DENUNCIA
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati nella tabella.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.
Chi può presentare la denuncia?
Un privato o il suo avvocato, un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio
Dove si presenta la denuncia?
Negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di P.S., Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113.
Come si presenta la denuncia?
Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale.Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine
La presentazione della denuncia ha una scadenza?
Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.
Quando è obbligatorio presentare una denuncia?
La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando:
-si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso.
- si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
- si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
- rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle
competizioni sportive
Che cosa deve contenere la denuncia?
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
Può essere richiesta una ricevuta di ricezione della denuncia?
Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta o orale.

QUERELA
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la
denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.

Chi la può presentare?
La persona offesa o il suo avvocato
A chi rivolgersi?
In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziariaAll'estero: a un agente consolare
Quali sono i termini per la presentazione?
Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.
Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)
Come può essere presentata?
- In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale - In forma scritta - può essere recapitata anche tramite un incaricato o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve essere autenticata la firma. Anche per la raccomandata?- In caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo
Cosa deve contenere la querela?
La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le proveLa chiara manifestazione di volontà del querelante perché il colpevole sia punito.La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato
Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela?
Possono richiederla il querelante o il suo avvocato
E’ possibile ritirare la querela?
Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria
La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari
alla volontà di persistere nella querela.
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
AttenzionePerché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.

ESPOSTO
L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.
Nella scheda si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste negli Uffici di polizia dai cittadini.
A chi rivolgersi?
Ad un ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Sono ufficiali di P.S.: i funzionari della Polizia di Stato, gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, gli ispettori superiori della Polizia di Stato e i marescialli aiutanti dell’Arma dei Carabinieri che rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e il sindaco dei Comuni privi di uffici di Pubblica Sicurezza.

Che cosa avviene dopo la richiesta d’intervento?
In seguito alla richiesta d'intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d'ufficio (per i quali l'ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all'autorità giudiziaria).

Dell’incontro si prende nota negli atti d'ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall'ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.
Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.