Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3374/2025 ha tracciato il riepilogo normativo secondo il quale per essere valide le delibere assunte in seconda convocazione con la relativa riduzione di quorum prevista dall'art. 1136 cc è necessario che nel libro dei verbali sia riportato l'esito dell'adunanza in prima convocazione che abbia determinato la seconda.
Nella medesima sentenza si precisa anche la necessità di riportare in verbale le partecipazioni e specificatamente con quelle intervenute per delega sia chiaro e desumibile chi fossero i delegati. Ciò può avvenire sia riportando i nominativi di ciascun delegato sia allegando a verbale le deleghe rilasciate. In assenza dell'individuabilità dei nomi dei delegati non sarebbe possibile esercitare il controllo rispetto ad altre previsioni normative, ad esempio quella secondo la quale i delegati possono raccogliere un numero limitato di deleghe, art. 67 disp. att. cc, comma 1 oppure quella che impedisce all'amministratore di rappresentare i condomini , comma 5.
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