ISTALLAZIONE ASCENSORE: COSA OCCORRE SAPERE
Le liti fra condomini in materia di installazione ascensore sono frequenti. Le assemblee condominiali vedono contrapporsi i condomini che necessitano di un ausilio meccanico per il raggiungimento dei piani alti e coloro i quali, abitando ai piani bassi, non ravvisino l'utilità e l'urgenza. In molti casi la materia è stata portata all'attenzione della Corte di Cassazione. Riportiamo di seguito quanto emerso nel tempo.
L'introduzione delle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89) ha reso più facile l'installazione degli ascensori negli stabili che non ne siano provvisti sin dalla loro costruzione.
Tale installazione è pacificamente considerata una innovazione. Pertanto essa dovrebbe essere rimessa alla decisione della maggioranza qualificata dei condomini. Sino ad introduzione della legge del 1989 la Cassazione si era espressa in senso restrittivo. Tuttavia dopo la legge 13 l'installazione di un nuovo ascensore è stata considerata una “innovazione legittima” in quanto diretta al miglioramento e all'uso più comodo e al maggior rendimento della cosa comune, vietata solo se comporti un pregiudizio alla statica del fabbricato, alteri il decoro architettonico o renda alcune parti comuni indisponibili all'uso comune.
I giudici hanno affermato che:
- La realizzazione di un ascensore costituisce un uso legittimo ex art.1102 cod.civ. del bene comune di cui ciascun condomino può fare uso anche modificandolo a proprie spese per il miglior godimento (Trib. Orvieto 17.7.1996; Cass.n.2156/2012);
- Il condomino non può lamentare la lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell'istallazione dell'ascensore in quanto a prevalere è il più generale interesse dei condomini (Cass. 12.07.11, n.15308).
- In una interpretazione sempre meno restrittiva la giurisprudenza ha evidenziato come la legge 13 del 1989 non si applica solo ad edifici ove abitino portatori di handicap bensì a tutti gli stabili al fine di consentire la libera frequentabilità da parte di coloro che abbiano delle limitazioni funzionali permanenti. (Trib. Milano 26.04.93, n.4466)
Pertanto con tale legge si sostanzia una deroga del quorum necessario per l'approvazione di interventi innovativi di conseguenza, in seconda convocazione assembleare, è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei condomini che rappresentino un terzo dei millesimi.
In conclusione nel conflitto tra le esigenze del disabile ed il disagio degli altri condomini nel parziale uso della scala comune e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa (non già l'impedimento totale) vanno privilegiate le prime trattandosi di soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela alla salute (Art. 32/Cost.) e della funzione sociale della proprietà (Art.42/Cost.). Cass.n.2156/2012.
Approfondimento su “Immobili e Proprietà” n.4/2012, IPSOA
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