Entrerà in vigore dal 18.06.2013. Introduce nuove regole sui condomini di edifici.
Testo di legge completo su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;220
L’AMMINISTRATORE.
I pre-requisiti che un amministratore deve
possedere per essere nominato (nuovo art.71 disp.att. Cod. Civ.):
1. Deve avere godimento diritti
civili; 2. Non deve risultare condannato
per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo con pene fra 2 e 5 anni; 3) Non sottoposizione a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 4) Non deve essere interdetto
o inabilitato; 5) non deve risultare annotato
nell'elenco dei protesti cambiari; 6) Deve aver conseguito
il diploma di
scuola secondaria di secondo grado; 7) Deve
aver frequentato un
corso di formazione iniziale
e svolgere formazione periodica
in materia di amministrazione condominiale.
Diploma e formazione non è prescritta
se l’amministratore è nominato fra i condomini.La perdita dei requisiti comporta la cessazione dall'incarico e ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
NOMINA: I condomini possono chiedere all'amministratore apposita polizza R.C.. La nomina valida per
un anno con tacito rinnovo per un ulteriore anno, salva la revocabilità
in ogni tempo. I dati dell'amministratore (nominativo e recapiti) devono essere esposti presso il condominio in logo accessibile anche ai terzi.
PRESENTAZIONE BILANCI:
L’amministratore è tenuto alla convocazione assemblea per l’approvazione dei
bilanci entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario (Se chiusura
esercizio 31 dicembre allora
convocazione entro 30 giugno).
RIMEDI CONTRO I CONDOMINI MOROSI (Nuovo
art. 63 disp.att. Cod. Civ.)
Lo
strumento già a disposizione
dell’amministratore di esigere gli oneri condominiali mediante richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
all’autorità giudiziaria senza necessità di preventiva autorizzazione da parte
dell’assemblea rimane e viene potenziato dall’imposizione all’amministratore che ha obbligo di richiederlo entro 6 mesi dalla
morosità.
Inoltre
l’amministratore, ove possibile, può sospendere i servizi condominiali al
condomino moroso. Infine qualora il
condominio, per causa di uno o più condomini morosi, risulta debitore l’amministratore è tenuto a comunicare i
dati dei morosi al creditore richiedente per la conseguente esecuzione nei
loro confronti, risultando solo residuale la solidarietà del credito
condominiale.
INNOVAZIONI
Secondo
l’art. 1120 cod.civ. le innovazioni possono essere introdotte nel condominio
con delibera adottata dai condomini che rappresentino i 2/3 del valore
millesimale. Tuttavia l’art.5 della l. 220/2012 integra l’art. 1120 del cod.
civ. riducendo la maggioranza prescritta alla 1/2 per innovazioni in materia di
sicurezza e salubrità , barriere architettoniche, contenimento consumo
energetico, realizzazione di parcheggi a servizio del condominio, produzione di
energia mediante impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque
rinnovabili.
Interessante per gli edifici dell' XI Mnicipio di Roma posti nella fascia lungo viale Gistiniano Imperatore: l'art.13 della L.220/12 inserisce nel 1135 cod. civ. n novo potere di rappresentanza dell'amministratore: "L'assemblea puo'
autorizzare l'amministratore a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti
privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli
immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza
statica, al fine di
favorire il recupero
del patrimonio edilizio
esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita'
ambientale della zona in cui il
condominio e' ubicato"
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