In tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art.2051 cod. civ., e non, nemmeno in via concorrente, sul condominio.
Corte di Cassazione, sez. 3, Sent. n.15300 del 19.06.13
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