IL VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Art. 1136 c.c.
“Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere
nel registro tenuto dall’amministratore”
L’ Art. 1130, n.7 c.c., integrato e modificato dalla L.
220/2012 incide sull’OGGETTO DELLA VERBALIZZAZIONE, prima limitato al riporto
delle sole delibere, ora integrato con l'indicazione di trascrivere “le eventuali mancate costituzioni nonché
le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta”.
Con Sent. Cass., n.18192/2009, si è chiarito che non è
annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non ripoti l’indicazione
nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga tra l’altro
l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i
relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione nominativa dei condomini
astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive
quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza per
differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole e quindi
verificare l’esistenza del corretto quorum deliberativo prescritto dall’art.1136
c.c.
CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE
Cass., sent. n.6552/2015 (si veda commento in riv. “Immobili
& Proprietà 11/2015)
La correzione di errore materiale sul verbale dopo la sua
chiusura, non inficia la validità della delibera assunta, per la quale
eliminato il suddetto errore (nel caso specifico di computo dei millesimi) e
tenuto conto della effettiva partecipazione dei condomini presenti, era stato raggiunto il quorum necessario.
Una volta che il verbale sia stato sottoscritto dal
presidente non può più essere variato se non per l’esistenza di meri errori
materiali o/e di calcolo che vanno rilevati dal solo presidente in calce al
verbale stesso e nuovamente sottoscritto, conservando la leggibilità del testo
originario e la chiara imputabilità agli autori della correzione medesima.
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