STALKING
IN CONDOMINIO
In
gergo comune si parla di “Stalking condominiale” per riferirsi a quella
casistica che il giudice penale ha sanzionato mediante applicazione
dell’art.612 bis del codice penale riconoscendo in “Atti persecutori” quelle
condotte moleste e/o minacce ripetute e mantenute da singoli condomini nei
confronti di altri volte a generare uno stato di ansia e turbamento nel vicino
di casa che le subisce.
Secondo il pensiero della Corte (ribadito
recentemente da Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) il fatto può
essere costituito anche da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella
vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità,
costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. La Corte di
Cassazione si è occupata del tema anche con le sentenze n.20895 del 2011, con
la quale ha riconosciuto l’esistenza dello stalking condominiale anche nella
condotta rivolta nei confronti di soggetti diversi (nel caso di specie i
condomini di genere femminile) e n.39933/13, con la quale è stato riconosciuto
colpevole di atti persecutori il vicino che continuamente sporcava il giardino
di un condomino. Le argomentazioni della Suprema Corte hanno fornito uno
strumento interpretativo al Tribunale di Genova che pronunciandosi nell’aprile
2015, la più recente fra le sentenze in materia, ha riconosciuto la sussistenza
del reato di cui all’art.612 bis c.p. condannando i condomini (madre e figlio)
che molestavano e minacciavano di continuo una coppia di vicini.
In sintesi, affinchè sia ravvisabile la fattispecie devono sussistere i
seguenti elementi: minacce o molestie reiterate e il turbamento di chi le
subisce ed il fondato timore per la propria incolumità.
Rimedi: in caso si percepisca come lesiva la condotta di un vicino nei termini sopradescritti sarà necessario esporre i fatti mediante querela da presentare alla Procura della Repubblica o all'autorità di pubblica sicurezza. Si fa presente che questa ipotesi di reato consente l'adozione da parte del giudice di misure cautelari quali il divieto di avvicinamento o il divieto di interloquire oralmente o altra misura ritenuta idonea.
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