Il rapporto fra proprietario ed usufruttuario si riverbera sulla ripartizione degli oneri condominiali.
La natura del rapporto di usufrutto pone in capo all'usufruttuario la titolarità di un diritto erga omnes, valido quindi nei confronti non solo del proprietario ma anche dei terzi, con i relativi effetti conseguenti sia sostanziali che formali. (Ciò a differenza del rapporto fra proprietario e conduttore nei contratti di locazione.).
L'usufruttuario è legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti riconducibili al godimento del bene, anche l'obbligo al pagamento degli oneri condominiali: egli è obbligato in maniera diretta ed atonoma.
In conformità a questa ratio si è espressa la corte di cassazione sez. II con sent. del 28.08.08 n.21774 statuendo che il condominio creditore di oneri condominiali per la gestione ordinaria deve ricorrere per decreto ingiuntivo nei confronti dell'usufruttuario e non del nudo proprietario.
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