Il titolo di credito che l’ente di gestione ha per agire è costituito dalla delibera assembleare di approvazione del riparto delle spese (Cass. Civ., sez. II, 9 dic.05, n.27292). La validità formale di tale delibera non influisce sulla sussistenza del diritto.
Lo strumento più immediato per azionare la pretesa è il ricorso per l’ottenimento del decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutività permette , dopo l’avvenuta notifica del provvedimento al debitore, l’iscrizione di Ipoteca Giudiziale sui beni dell’ingiunto e nello specifico l’unità immobiliare dalla quale scaturisce il debito.
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