Il condominio non può rinunciare ad una servitu' o acconsentire alla modifica della stessa senza il consenso unanime dei condomini. Pertanto anche una transazione sottoscritta dall'amministratore con oggetto tale diritto per conto del condominio su delibera a maggioranza è da ritenersi illegittima.
Cass. n. 25608 del 30.11.11
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