lunedì 29 ottobre 2007

CONDOMINIO MINIMO

La Cassazione, pronunciandosi a sezioni unite, con la sent. 2046 del 31.01.06, regolamenta l'aspetto controverso sulla disciplna da applicare nel caso di "condominio minimo", ovvero nel caso di edificio composto da soli 2 condomini.



Precedentemente alla sentenza del 2006 la disciplina applicata era dupilce: quella della comunione in generale e quella del condomino degli edifici.



La cassazione ha, invece, sancito che anche al condominio minmo si devono applicare le norme sul condominio.



Ciò implica l'applicazione delle norme che regolano l'uso delle parti comuni e la gestione amministrativa: assemblea ed amministratore.



Attenzione, seguendo questa ratio , significa che il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni, anticipate da un condomino, viene regolato dall'ar.1134 cod.civ., ovvero è possibile solo quando tali spese siano state dettate da ragioni di urgenza , spese impellenti che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione ritardata potrebbe procurare un danno.







Le sezioni unite confermano l'orientamento prevalente, già espresso da Cass. 22 giugno 2005, n. 13371; 4 agosto 1997, n. 7181, in Arch. loc. 1997, 1001; 26 maggio 1993, n. 5914, in Foro it. 1993, I, 2844, Vita not. 1994, I, 183. In senso diverso si era, invece, posta Cass. 18 ottobre 1988, n. 5664, in Arch. loc. 1989, 42, Giur. it. 1990, I, 1, 292, Vita not. 1988, I, 705, secondo cui con riguardo al rimborso delle spese fatte da un condomino, per le cose comuni, nel caso di un edificio in condominio composto da due soli soggetti, non trova applicazione l'art. 1134 cod. civ., il quale nega il diritto al detto rimborso al condomino in mancanza dell'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (salvo che per le spese urgenti), bensì la disposizione dell'art. 1110 cod. civ., in tema di comunione onde al comunista che abbia sostenuto delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune spetta il rimborso nei confronti degli altri partecipanti alla sola condizione che l'amministratore o gli altri partecipanti trascurino di provvedere, e quindi anche nel caso di opposizione del compartecipante, la quale, implicando la volontà di non provvedere ai lavori, soddisfa pienamente alla condizione richiesta dalla legge.



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