lunedì 1 novembre 2010

USUFRUTTO - Spese sostenute dall'usufruttuario

L'usufruttuario di natura vitalizia, essendo titolare di un diritto reale temporaneo, non può pretendere dal nudo proprietario il rimborso delle spese sostenute per eseguire in detto immobile riparazioni straordinarie. Eventualmente, con la morte dell'usufruttuario, gli aventi causa saranno legittimati ad ottenere il rimborso delle spese ex 1006 cod. civ.

Trib. Roma, sez. V, 31.05.10, n.12356

Il caso
L'usufruttuario di un appartamento dinnanzi al rifiuto del nudo proprietario di eseguire una serie di riparazioni straordinarie (sostitzione radiatori, rifacmento dei celetti in legno, adeguamento impianto elettrico), in ragione dell'urgenza di detti lavori provvede lui stesso ad eseguirli. Successivamente adisce il competente tribunale per ottenenere coattivamente la restituzione di quanto sborsato oltre la condanna di controparte ai danni ex art. 2043 cod. civ.
Il tribunale dopo aver qualificato detti lavori nell'alveo delle riparazioni straordinarie, ha tuttavia respinto la pretesa attorea, quanto alla prima richiesta, per difetto di presupposti di legge ex art. 1006 cod. civ., mentre la seconda per insussistenza di un danno risarcibile.
I lavori eseguiti vengono inquadrati nell'ambito dell'art. 1105 cod. civ. in quanto devesi stimare tale ogni opera che comporta la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti.

Nella divisione degli oneri si spesa fra nudo proprietario e usufruttuario non è dirimente la distinzione tra "manutenzione" e "riparazione" bensì la qualità di "straordinaria" e "ordinaria" dell'opera o dell'attività da compiere, attenendo la prima alla prevenzione o eliminazione di deterioramenti del bene immobile, attenendo la seconda alla mera conservazione del bene.

Gli artt. 1005 e 1006 cod. civ. ispirandosi al criterio che le opere di riparazione straordinaria giovano anche all'usufruttuario, in quanto la conservazione del bene contribuisce alla produzione del reddito, dispongono tassativamente che qualora le spese per tali opere siano state sostenute dall'usufruttuario queste devono essere ripetute solo al fine dell'usufrutto.
Quindi in concreto soo gli aventi causa dell'usufruttuario, dopo la morte del medesimo sono legittimati a richiedere al fu nudo proprietario il rimborso delle spese a suo tempo sostenute dal proprio dante causa.

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