lunedì 1 novembre 2010

Obbligazioni del locatore e rinunce del conduttore

Allorquando il conduttore, all'atto della stipula del contratto di locazione, non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone nè il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nè avvalersi dell'eccezione di cui all'art.1460 cod.civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso.

cass., sez. III, 6.08.2010, n. 18337

Il Caso

Il conduttore aveva convenuto in giudizio il locatore, chiedendo la riduzione ex art. 1578 cod.civ. del canone dell'affitto dell'azienda alberghiera in conseguenza della sopravvenuta impossibilità, a seguito di ordinanza del sindaco, di adibire all'attività alberghiera quattro camere per no conformità dell'altezza dei locali agli standards stabiliti, ed il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano ritenuto infodata la domanda.

Nessun commento: