giovedì 29 ottobre 2009

Consultazione on-line dei procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace e Inoltro telematico di pre-ricorso in opposizione a sanzione amministrativ

L''ufficio del Giudice di Pace si è corredato di un sito internet con ampliamento di servizi al cittadino fra i quali la consultazione ON LINE dei procedimenti pendenti innanzi a tale autorità giudiziaria.Si può facilmente effettuare una ricerca per n. di ruolo.Fra le consultazioni, per esempio, è possibile verificare lo stato dei procedimenti relativi ad impugnazione di multe.


E' possibile inoltre compilareun "pre-ricorso" in Opposizione a Sanzione Amministrativa Selezionando Si l'utente ricevera'(*), tramite e-mail, la nota di iscrizione e il ricorso compilato in tutte le sue parti e le comunicazioni relative alle variazioni dello stato del procedimento (iscrizione a ruolo, designazione giudice, fissazione udienza, etc.).(*) Salvo disguidi causati da disservizi degli ISP (Internet Service Provider) o per problemi nella consegna dei messaggi (Es. "spazio" pieno, etc). Ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81 l'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4). In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 22 comma 5). Indicare eventuale elezione di domicilioEs: Avv. ROSSI MARIO Via Nuova, 15 Roma Le materie escluse dalla competenza del Giudice di Pace sono relative alle violazione concernenti: a. la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b. di previdenza e assistenza obbligatoria; c. urbanistica ed edilizia; d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e. di igiene degli alimenti e delle bevande; f. di societa' e di intermediari finanziari; g. tributaria e valutaria; h. se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro; i. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro; j. quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Questo codice serve a prevenire le registrazioni false e automatiche. Selezionando Si oltre la nota di iscrizione verra' generato anche il ricorso. Attenzione, questa procedura non sostituisce l'iscrizione al ruolo dell'ufficio che deve essere fatta nei termini di legge con deposito in cancelleria o raccomandata A/R.
Il sito del Giudice di pace è:https://gdp.giustizia.it/

Nessun commento: