mercoledì 28 novembre 2007

USUCAPIONE

COLTIVAZIONE DEL FONDO
La coltivazione del terreno ad orto configura un'attività, specifica ed imporante, senza dubbio corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà vantato, per cui se dell' animus possidendi, desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, essa raffigura il fatto, cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Coltivare il terreno, secondo la suprema corte, significa disporre materialmente dello stesso e nutrire la ragionevole aspettativa di raccogliere i frutti e l'intendimento di appropriarsi di essi, cioè realizza un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario. In tal modo è stato ribadito il principio affermato da Cass.30.03.06 n. 7500.

Cass. Civ. II sez., 10.07.07, n.15446.

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