STUDIO PERNA -ORDANINI
Consulenza Legale ed Amministrazione Immobiliare Avv. Rosemary Perna - Rag. Stefano Ordanini
giovedì 21 agosto 2025
La rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare
Le sezioni unite della Cassazione nel mese di agosto 2025 si sono pronunciate dettando un importante principio in modo chiaro ed incontrovertibile, l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà privata è atto non recettizio. Gli effetti intrinseci della disposizione a mezzo atto pubblico sono il ricadere della proprietà nel patrimonio dello Stato a nulla potendo valere lo stato di fatiscenza e manutenzione del bene o del fondo. Lo Stato non ha facoltà di scelta circa l'ampliamento del patrimonio. Le ragioni a compressione del diritto abdicativo si fondavano sulla legittimità delle ragioni del rinunciante e della sua vis egoistica. La Suprema Corte ritiene che tali ragioni non rientrando nelle disposizioni normative che regolano la proprietà privata, in primi l'art.42 della Costituzione Italiana, non possono essere strumento discriminante per la validità dell'atto di rinunicia. Leggi la sentenza integrale.
venerdì 25 marzo 2022
SOLAI - LASTRICI SOLARI - TERRAZZI IN CONDOMINIO : Ripartizione spese
In questo articolo troverai la disamina di due sentenze della Corte di Cassazione del 2018 che pongono ordine ai criteri interpretativi degli articoli del cc 1223 - 1225 - 1226 ovvero come ripartire le spese di manutezione di solai , lastrici solari e terrazzi:
https://rosemaryperna.com/solai-cortili-lastrici-solari-in-condominio/
domenica 28 novembre 2021
Manutenzione Valvole Termostatiche
Condominio - La valvola termostatica del radiatore non funziona
ed il radiatore non scalda.
Ad avvio esercizio termico molti condomini segnalano che i loro radiatori non si scaldano e si trovano a chiedere assistenza con conseguente attribuzione di spesa personale.Tuttavia è possibile risparmiare la spesa per questo intervento con alcune accortezze fra le quali a fine stagione, quando l'impianto va a riposo è buona abitudine posizioneare le valvole su "5", al massimo della loro apertura. Il pistoncino che all'interno della valvola regola la sua apertura e chiusura rimarrà così all'esterno e si eviterà che lo stesso rimanga bloccato all'interno (che equivale alla posizione "0"), ovvero sulal posizione di chiusura e di esclusione passaggi odell'acqua calda proveniente dall'impianto.
Tuttavia può capitare di averlo dimenticato o comunque che ad inizio della stagione fredda il pistoncino rimanga comunque bloccato nella sua posizione di chiusura impedendo il passaggio e la diffusione dell'acqua calda nel radiatore.
Prima di ricorrere alla chiamata all'assistenza o all'amministrazione condominiale si può provare ad eseguire alcuni facili passaggi che vi consentiranno di sbloccare il pistone in totale autonomia risparmiando tempo, denaro e ripristinare il confort del calore. Sarà sufficiente svitare la ghiera di inserimento del termoregolatore ed estrarre con una pinza il pistoncino e molleggiarlo un pò per ripristinare il suo funzionamento. Potete rimontare il manicotto e verificare che la sua funzionalità sia ripristinata.
Vi consigliamo di vedere i seguenti video per un tutorial:
Estrazione del pistoncino bloccato - Video 1A e Video 1B
Se vedete un lieve gocciolamento potete altrettanto intervenire in autonomia, ma l'operazioen è un pò più delicata. Questo video però può aiutarvi a risparmiare soldi e richiesta di svuotamento dell'impianto centrale verificando che l'idraulico chiamato compia prima una facile operazione di cambio guarnizione Video 2
mercoledì 19 agosto 2020
DELIBERA ASSEMBLEARE E DECORRENZA TERMINE D'IMPUGNAZIONE
Condominio e Mediazione Civile
IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE – DECORRENZA TERMINE EX ART.1137 CC.
Sentenza del Tribunale di Brescia, n.648 del 18.03.2020
Il termine di impugnazione di delibera assembleare per annullamento della stessa ex art 1137 cc è fissato dal codice civile in 30 giorni ed è subordinato al tentativo obbligatorio di mediazione civile. Si intende tempestivamente assolta l’impugnazione con introduzione della domanda di mediazione entro il 30esimo giorno.
Ritiene il Tribunale di Brescia che non possa essere vincolata la parte istante responsabile dell’attività di informazione ed invito da parte Organismo di mediazione che convoca le parti in mediazione. Né la parte istante può essere gravata di responsabilità circa lo sprare del termine decadenziale di impugnazione circa l’esito della spedizione postale ove si verifichi giacenza del plico. Tale orientamento, non pacifico, recepisce la tesi del Tribunale di Firenze (Sent.2718 del 19.07.2016)
A seguito del tentativo di mediazione civile il termine per presentare ricorso si intende interrotto. Pertanto ricomincia a decorrere integralmente ex novo (30 giorni) dal deposito del verbale conclusivo di mediazione.
Il tentativo di mediazione, conformemente al tenore letterale del disposto dell’art.5 D.Lgs. 28/2010 (normativa di riferimento in materia di Mediazione civile e commerciale) di deve ritenere abbia effetto interruttivo e non sospensivo.
Così anche il Tribunale di Monza 12.01.2016 ed il Tribunale di Sondrio 25.01.2019.
RESPONSABILITA' EX ART.1669 CC - ESCLUSO TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Condominio e Mediazione Civile
L’AZIONE EX ART. 1669 C.C. NON RIENTRA NELLE IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
TRIBUNALE DI PESCARA-SENTENZA del 29.05.2018
Nella fattispecie in esame, attinente al risarcimento danni ex art. 1669
c.c. rubricato “Rovina e difetti di cose immobili”, il Tribunale di
Pescara ha rigettato l’eccezione, sollevata da parte convenuta, di
improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
e per mancato deposito della relativa informativa alla parte ex art. 4 del D.
Lgs. n, 28/2010.
Il Tribunale abruzzese ha ritenuto che l’oggetto della domanda, ed in
particolare la responsabilità ex art. 1669 c.c., trovi la sua fonte nell’ambito
dell’art. 1173 c.c. e non nel principio del neminem ledere. Pertanto “L'eccezione
d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata
dalla resistente società convenuta, è infondata”.
REVOCA AMMINISTRATORE E MEDIAZIONE CIVILE
Condominio e Mediazione Civile
AMMINISTRATORE
LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO RIENTRA TRA LE MATERIE C.D. OBBLIGATORIE (TRIBUNALE DI MACERATA - DECRETO del 10.01.2018)
Secondo il Tribunale di Macerata, investito della questione relativa
all’applicabilità dell’art. 5 comma 1 bis al procedimento di revoca
dell’amministratore di condominio quale condizione di procedibilità, gli artt.
64 e 71 delle disp. di attuazione al codice civile prevalgano, in quanto norme
speciali in materia condominiale, sull’art. 5 comma IV lett. f), che
esclude l’applicabilità della mediazione ai procedimenti che si svolgono in
camera di consiglio.
L’art. 71 disp. att. c.c. stabilisce infatti che “per controversie in
materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.28, si intendono quelle derivanti dalla violazione
o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo
II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l’attuazione del codice”, mentre l’art. 64 disp. att. c.c., richiamato dal
precitato art. 71, disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore.
Secondo il Collegio neppure l’abrogazione dell’art. 5 comma 1 a seguito di
eccesso di delega può risultare a ciò ostativo, in quanto il rinvio operato dal
precitato art. 71 quater disp. att. all’art. 5 comma 1 c.c. del d. lgs. n.
2872010 va inteso come rinvio mobile, sia in ragione della natura
procedurale della norma, sia in forza della preferenza, in generale, nella
tecnica di corretta redazione legislativa per tale forma di rinvio”.
CORTILE CONDOMINIALE - riparto spese per manutenzione - sussistenza Box sottostanti - si applica l'art.1125 codice civile
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 14 settembre 2005, n. 18194; Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858), in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Cass.2243/2012.
Tale orientamento è tutt’oggi consolidato.
In ordine alla ripartizione delle spese per il rifacimento della terrazza di proprietà esclusiva che abbia solo dei box sottostanti non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c.; al contrario andrà applicato il criterio stabilito dall’art. 1125 c.c.. La Suprema Corte ha chiarito che non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1126 c.c. che postula che il lastrico solare o la terrazza svolgano una funzione di copertura in favore delle unità immobiliari sottostanti.
Cass. n. 18194 del 2005;
In riferimento all'applicazione dell'art. 1126 c.c. ovvero al riparto di spesa per la manutenzione terrazzi lastrico solare Cass., Sez. Unite, n. 9449 del 2016
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lunedì 27 agosto 2018
L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IN MEDIAZIONE
L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CHIAMATO IN MEDIAZIONE DEVE OTTENERE I POTERI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI PRIMA DI ADERIRE ALLA MEDIAZIONE STESSA.
Art.71 quater disp.att. C.C.
- Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
- La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
- Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
- Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
- La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
- Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
- Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
giovedì 1 febbraio 2018
A ROMA ZONA SAN PAOLO MEDIAZIONE CON NOI IN ADR INTESA
E
RESPONSABILE DI SEDE ADR INTESA - ROMA SAN PAOLO
via Tiberio Imperatore, 5 - 00145 Roma
per invio istanze di mediazione romasanpaolo@adrintesa.it
MODULO per le istanze
vedi anche http://rosemaryperna-mediatorecivile.com/
Leggi
La mediazione civile e commerciale. L’importanza della connotazione “commerciale” della mediazione.
Autore: Rosemary Perna 2.04.2020
venerdì 9 settembre 2016
NOMINA AMMINISTRATORE – MANDATO DI UN ANNO, TACITAMENTE RINNOVABILE
Vi è differenza fra NOMINA e CONFERMA amministratore
Sentenza 2-7 Ottobre 2015, Tribunale di Milano, Sez. Volontaria giurisdizione