venerdì 19 settembre 2025

ANNULLABILE LA DELIBERA IN SECONDA CONVOCAZIONE SE NON E' DATO ATTO DELL'ESITO DELLA PRIMA CONVOCAZIONE E SE NON SONO RIPORTATI I NOMI DEI DELEGATI

 Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 3374/2025 ha tracciato il riepilogo normativo secondo il quale per essere valide le delibere assunte in seconda convocazione con la relativa riduzione di quorum prevista dall'art. 1136 cc è necessario che nel libro dei verbali sia riportato l'esito dell'adunanza in prima convocazione che abbia determinato la seconda.

Nella medesima sentenza si precisa anche la necessità di riportare in verbale le partecipazioni e specificatamente con quelle intervenute per delega sia chiaro e desumibile chi fossero i delegati. Ciò può avvenire sia riportando i nominativi di ciascun delegato sia allegando a verbale le deleghe rilasciate. In assenza dell'individuabilità dei nomi dei delegati non sarebbe possibile esercitare il controllo rispetto ad altre previsioni normative, ad esempio quella secondo la quale i delegati possono raccogliere un numero limitato di deleghe, art. 67 disp. att. cc, comma 1 oppure quella che impedisce all'amministratore di rappresentare i condomini , comma 5.


#condominio #delibere 




giovedì 21 agosto 2025

La rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare


 Le sezioni unite della Cassazione nel mese di agosto 2025 si sono pronunciate dettando un importante principio in modo chiaro ed incontrovertibile, l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà privata è atto non recettizio. Gli effetti intrinseci della disposizione a mezzo atto pubblico sono il ricadere della proprietà nel patrimonio dello Stato a nulla potendo valere lo stato di fatiscenza e manutenzione del bene o del fondo. Lo Stato non ha facoltà di scelta circa l'ampliamento del patrimonio. Le ragioni a compressione del diritto abdicativo si fondavano sulla legittimità delle ragioni del rinunciante e della sua vis egoistica. La Suprema Corte ritiene che tali ragioni non rientrando nelle disposizioni normative che regolano la proprietà privata, in primi l'art.42 della Costituzione Italiana, non possono essere strumento discriminante per la validità dell'atto di rinunicia. Leggi la sentenza integrale.