venerdì 9 settembre 2016

NOMINA AMMINISTRATORE – MANDATO DI UN ANNO, TACITAMENTE RINNOVABILE

Vi è differenza fra NOMINA e CONFERMA amministratore


Sentenza 2-7 Ottobre 2015, Tribunale di Milano, Sez. Volontaria giurisdizione



Il nuovo art. 1129, c. 11, c.c. dispone che l’amministratore dura in carica per un anno tacitamente rinnovabile per un altro anno”.
La norma sembrerebbe implicare che non vi sia alcun obbligo da parte dell’amministratore proporre alla scadenza del primo anno una assemblea per discutere il rinnovo dell’amministratore, atteso che tale rinnovo possa essere tacito.
Diverso sarebbe se vi fosse una specifica richiesta da parte della compagine condominiale, nelle modalità previste dal codice civile, di porre all’OdG di una assemblea la Revoca dell’amministratore e la conseguente delibera con i quorum previsti dal codice civile.

Il Tribunale di Milano  ha esaminato il ricorso proposto da un condomino con il quale chiedeva la revoca giudiziale dell’amministratore per grave irregolarità, atteso che non avesse posto all’OdG dell’assemblea la nomina dell’amministratore e che non avesse convocato altra apposita assemblea per discutere della partecipazione al tentativo di mediazione richiesto dal medesimo ricorrente.

Il giudice meneghino ha ritenuto di rigettare la domanda in quanto ha riconosciuto il non obbligo dell’amministratore , allo scadere della prima annualità di mandato, di porre all’OdG la conferma del proprio mandato in quanto, realizzandosi la condizione di tacito rinnovo, non è necessario alcun comportamento attivo dell’assemblea.


A fronte di ciò, la convocazione dell’assemblea condominiale rimane necessaria soltanto per i casi di revoca e dimissioni dell’amministratore. 
Solo l’inserimento di tali ultimi argomenti all’ordine del giorno sembrerebbe dunque necessario, pur trovandosi quest’ultimo punto in contrasto con la disciplina ex articolo 1135 c. 1 n.1 c.c. (convocazione dell’assemblea in riferimento alla conferma dell’amministratore). A fronte di tali antinomie interpretative,
una parte della giurisprudenza è addivenuta alla distinzione tra i due concetti di conferma e nomina:
mentre la prima (conferma) infatti sottintenderebbe un rapporto continuativo, che non comporta dunque l’intervento dei condomini,la seconda (nomina) si costituisce ex novo e richiede dunque una condotta attiva da parte dell’assemblea condominiale.
Il citato orientamento giurisprudenziale, contrasta tuttavia con quello maggioritario il quale ha sempre ritenuto necessario l’intervento della maggioranza dei componenti dell’assemblea, unito alla metà del valore dell’edificio, inquadrando di fatto, la conferma dell’amministratore condominiale, come una fattispecie di nuova nomina. 

Nel caso in esame  si da adito a quella corrente giurisprudenziale minoritaria menzionata: il giudice ha infatti ritenuto sussistere un’ipotesi di conferma implicita del ruolo dell’amministratore in quanto, essendo stati raggiunti i quorum previsti dalla legge che hanno impedito la revoca, il rinnovo si intendeva automaticamente concretizzato per un altro anno.

La decisione del giudice rende dunque manifesto come, alla luce della nuova disciplina introdotta in tema di condominio, l’omesso inserimento della nomina dell’amministratore all’ordine del giorno assemblare, non è di per sé sufficiente a determinare la sua revoca. Affinché si verifichi tale ultima ipotesi è necessaria un’esplicita delibera di revoca da parte dell’assemblea. In caso contrario l’amministratore condominiale rimane in carica per un altro anno, beneficiando di un rinnovo implicito del mandato.





Immobili e Proprietà – Rivista giuridica mensile sull’amministrazione e  la gestione degli immobili (Dicembre 2015).