mercoledì 17 agosto 2016

CONTESE CONDOMINIALI E TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE


Mediazione in materia condominiale
Tentativo obbligatorio e concreta possibilità di risolvere una controversia più velocemente e ed in modo più economico.

La materia condominiale è oggetto di preventivo tentativo di mediazione civile obbligatorio quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò in base al disposto normativo del D. Lgs 28 del 2010. La mediazione civile si è nel corso di questi sei anni ormai consolidata e gli stessi tribunali ne stando scoprendo l'utilità ai fini dello smaltimento del carico del contenzioso che si trovano a gestire.
La materia condominiale, nello specifico, riserva spesso aspetti facilmente risolvibili in ambito del così detto diritto collaborativo in quanto le contestazioni spesso si fondano su incomprensioni generate nell'ambito della compagine sociale e di una non sempre pronta ed adeguata reazione degli amministratori di condominio nella gestione delle contrapposizioni fra le esigenze dei diversi condomini.
La mediazione in tali casi consente alle parti del conflitto di incontrarsi in un ambiente estraneo, innanzi ad un soggetto terzo e neutrale, in un ambiente informale, per ripercorrere i motivi della controversia.
Affinchè la mediazione possa portare i suoi frutti occorre che i partecipanti siano disposti al genuino confronto e all'ascolto reciproco. I costi decisamente più contenuti (indennità di mediazione) rispetto a quelli processuali certamente rappresentano un ottima motivazione che conduce istante è chiamato a convergere verso una soluzione soddisfacente per entrambi.

COSA SUCCEDE IN CASO DI NECESSITÀ DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE

Con riguardo all'impugnazione delle delibere assembleari è noto che il termine per ottenere l'annullamento previsto dal codice civile è di 30gg, termine entro il quale il ricorrente è tenuto ad introdurre la propria domanda al giudice competente. (1137 cc)

Tale termine, però, non deve spaventare in quanto esso viene sospeso dall'introduzione dell'istanza di mediazione.
Attenzione, il termine può intendersi sospeso nel momento in cui l'istanza di mediazione è portata a conoscenza del chiamato. Pertanto non è sufficiente chiedere all'organismo di mediazione di fissare l'apposito incontro, ma è necessario che l'organismo informi ritualmente il chiamato o, fine di sopperire ad eventuali ritardi da parte dell'organismo, procedere alla comunicazione diretta alla parte chiamata.


il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale», aggiungendo che, «dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».

Il Tribunale di Palermo, invero, ha dichiarato con sentenza n.4951 del 19.09.2015 che la domanda di annullamento della delibera è da ritenersi inammissibile per essere stata iscritta a ruolo successivamente al decorso di 30 gg oltre il termine, ritenuto dal giudice., di sospensione prodotto dalla mediazione non andata a buon fine.

Tale interpretazione ha destato non poche critiche. Non solo perchè sembrerebbe contraddire il tenore letterale della norma, ma per evidenti difficoltà pratiche che una tale brevità di tempi implica. 
Una controindicazione non di poco conto è il fatto che l'avvocato che assiste la parte istante dovrà studiare e predisporre l'atto introduttivo sin dalle prime battute della mediazione con evidente incremento di costi che potrebbero rivelarsi inutili per la parte stessa.