domenica 6 gennaio 2013

RIFORMA DEL CONDOMINIO 2012

LEGGE N. 220  DEL 2012

Entrerà in vigore dal 18.06.2013. Introduce nuove regole sui condomini di edifici.
Testo di legge completo su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;220



L’AMMINISTRATORE. 
I  pre-requisiti che un amministratore deve possedere per essere nominato (nuovo art.71 disp.att. Cod. Civ.):
1. Deve avere godimento diritti civili; 2. Non deve risultare condannato per delitti contro  la  pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo con pene fra 2 e 5 anni; 3) Non sottoposizione  a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 4) Non deve essere interdetto o inabilitato;  5)  non deve risultare  annotato  nell'elenco  dei  protesti cambiari; 6) Deve aver  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di secondo grado;   7) Deve aver  frequentato  un  corso  di  formazione  iniziale  e svolgere  formazione   periodica   in   materia   di amministrazione condominiale.
Diploma e formazione non è prescritta se l’amministratore è nominato fra i condomini.
La perdita dei requisiti comporta  la  cessazione  dall'incarico e  ciascun  condomino   può   convocare   senza   formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.



NOMINA: I condomini possono chiedere all'amministratore apposita polizza R.C.. La nomina valida per  un anno con tacito rinnovo per un ulteriore anno, salva la revocabilità in ogni tempo. I dati dell'amministratore (nominativo e recapiti) devono essere esposti presso il condominio in logo accessibile anche ai terzi.

PRESENTAZIONE BILANCI: L’amministratore è tenuto alla convocazione assemblea per l’approvazione dei bilanci entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario (Se chiusura esercizio 31 dicembre  allora convocazione entro 30 giugno).

 

RIMEDI CONTRO I CONDOMINI MOROSI (Nuovo art. 63 disp.att. Cod. Civ.)

 Lo strumento  già a disposizione dell’amministratore di esigere gli oneri condominiali mediante richiesta di decreto  ingiuntivo immediatamente esecutivo all’autorità giudiziaria senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea rimane e viene potenziato dall’imposizione all’amministratore che ha obbligo di richiederlo entro 6 mesi dalla morosità.

Inoltre l’amministratore, ove possibile, può sospendere i servizi condominiali al condomino moroso. Infine qualora il condominio, per causa di uno o più condomini morosi, risulta debitore l’amministratore è tenuto a comunicare i dati dei morosi al creditore richiedente per la conseguente esecuzione nei loro confronti, risultando solo residuale la solidarietà del credito condominiale.


INNOVAZIONI
 
Secondo l’art. 1120 cod.civ. le innovazioni possono essere introdotte nel condominio con delibera adottata dai condomini che rappresentino i 2/3 del valore millesimale. Tuttavia l’art.5 della l. 220/2012 integra l’art. 1120 del cod. civ. riducendo la maggioranza prescritta alla 1/2 per innovazioni in materia di sicurezza e salubrità , barriere architettoniche, contenimento consumo energetico, realizzazione di parcheggi a servizio del condominio, produzione di energia mediante impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.



Interessante per gli edifici dell' XI Mnicipio di Roma posti nella fascia lungo viale Gistiniano Imperatore: l'art.13 della L.220/12 inserisce nel 1135 cod.  civ. n novo potere di rappresentanza dell'amministratore: "L'assemblea puo'  autorizzare  l'amministratore  a  partecipare  e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali  promossi dalle istituzioni locali o da  soggetti  privati  qualificati,  anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili  nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica,  al  fine di  favorire  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato"