sabato 20 marzo 2010

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - PERDITA DEL DIRITTO

La sentenza della Cassazione, sez. trib., del 26.01.2010, n.1392
esamina il caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto, condizione per beneficiare dell'agevolazione.
Nella controversia in esame l'agenzia delle Entrate notificava revoca dell'agevolazione per il mancato trasferimento dell aresidenza.
I contribuenti si difendevano sostenendo che il mancato trasferimento era dipeso da un impedimento oggettivo e non prevedibile consistente in un'infiltrazione di acque reflue proveniente dall'appartamento sovrastante.
Tuttavia la suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'agenzia delle entrate, ritiene che un'infiltrazione di acqwue reflue in un appartamento non rappresenta in sè un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore, stante peraltro l'ampio lasso di tempo di 18 mesi per porvi rimedio, se non in caso di prova al momento della sua insorgenza, del suo protrarsi, ovvero dio eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell'immobile ma in ogni caso l'ottenimento deltrasferimento della residenza anagrafica.
La sentenza qui segnnsalata è interessante sotto due profili:
- si conferma l'orientamento secondo il quale l'esistenza di una valida causa di forza maggiore impedisce la perdita dei benefici fiscali prima casa;
- l'evento che costituisce una valida causa di forza maggiore deve essere imprevisto ed inevitabile e deve accadere in un momento successivo all'acquisto ( si veda anche cass., sez.I, 19.03.81, n. 1616).

NOTIFICHE AL CONDOMINIO

Il condominio di edifici non è una persona giuridica, ma un ente di gestione quindi non ha una sede in senso tecnico. Pertanto il domicilio del condominio viene a coincidere con quello dell'amministratore che lo amministra (CAss. 26.01.2000, n.976).
Le comunicazioni indirizzate al condominio devono essere effettuate presso il domicilio privato dell'amministratore pro tempore dell'ente e le notificazioni a "mani proprie" allo stesso amministratore oppure in appositi locali condominiali ma in questo secondo caso solo ed esclusivamente se nell'edificio condominiale vi sono locali adibiti specificatamente come ufficio dell'amministratore.