lunedì 15 settembre 2008

RITARDO AEREO E RISARCIMENTO DEL DANNO

VIAGGIO AEREO - PARTENZA CON RITARDO - RISARCIMENTO DANNI
(Giudice di Pace di Sant'Anastasia, Avv. Luca Giacon - sentenza xxxxx/2006 del 14.09.2006)- tratto da www.iussit.it - 10.11.2006 ________________________________________________________________________________________
L'attesa di poco più di un'ora senza ricevere informazioni per la partenza dell'aereo costituisce uno stress tale da essere risarcito.

Nel caso in cui il ritardo del vettore aereo sia di circa un'ora e trenta minuti, al passeggero vittima di tale ritardo è riconosciuto il diritto al risarcimento danni da valutarsi in via equitativa in € 300,00. E ciò in quanto, il disagio, causato dal mancato rispetto, da parte del vettore aereo, della Carta dei diritti del passeggero, ha posto lo stesso in una condizione di indubbio pregiudizio psico-fisico.
Nel caso de quo, sebbene si trattasse di ritardo di circa un'ora e trenta minuti, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dallo stress di natura psico-fisica, in favore del passeggero al quale, non è stata fornita alcuna informazione circa i motivi che hanno determinato il ritardo, né è stato fornito un pasto caldo al passeggero vittima del ritardo del vettore aereo. Tale principio, stabilito dalla menzionata Carta dei diritti del passeggero, emanata dall'Enac, prevede che: "il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco… Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti". [Giudice di Pace di Sant'Anastasia - sentenza n.2779/2006] ( Nota a cura dell' Avv. Roberto Vodini del Foro di Napoli )